Il contratto di associazione in partecipazione rileva per il diritto del lavoro quando un soggetto (detto ‘associante’) attribuisce ad una lavoratrice o ad un lavoratore (detti ‘associati’), a fronte della loro prestazione di lavoro, una partecipazione agli utili dell’impresa.
Gli associati non sono lavoratori subordinati: infatti, anche se operano all’interno di un’organizzazione altrui (quella dell’associante), partecipano direttamente del risultato dell’impresa.
Inquadramento del rapporto di lavoro
- Impostare il campo “Tipologia generale” presente nell’inquadramento con valore “8“, cioè “Associato in partecipazione“
- Impostare il campo “Qualifica ” presente nell’inquadramento (pag. 2) con valore “XX“, cioè “Altro“.
Inquadramento previdenziale
Gli inquadramenti previdenziali INPS previsti possono essere i seguenti:
- INPS.AIP.NPE: Inps -Assoc. in Part. pensionati senza previdenza obbligatoria
- INPS.AIP.NPO: Inps – Assoc. in Part. senza previdenza obbligatoria
- INPS.AIP.PO: Inps – Assoc. in Part. con previdenza obbligatoria
Inquadramento contrattuale
- Nessuna particolarità.
Modalità erogative
- Nessuna particolarità