Associazione in partecipazione

Il contratto di associazione in partecipazione rileva per il diritto del lavoro quando un soggetto (detto ‘associante’) attribuisce ad una lavoratrice o ad un lavoratore (detti ‘associati’), a fronte della loro prestazione di lavoro, una partecipazione agli utili dell’impresa.

Gli associati non sono lavoratori subordinati: infatti, anche se operano all’interno di un’organizzazione altrui (quella dell’associante), partecipano direttamente del risultato dell’impresa.

Inquadramento del rapporto di lavoro

  • Impostare il campo “Tipologia generale” presente nell’inquadramento con valore “8“, cioè “Associato in partecipazione
  • Impostare il campo “Qualifica ” presente nell’inquadramento (pag. 2) con valore “XX“, cioè “Altro“.

Inquadramento previdenziale

Gli inquadramenti previdenziali INPS previsti possono essere i seguenti:

  • INPS.AIP.NPE: Inps -Assoc. in Part. pensionati senza previdenza obbligatoria
  • INPS.AIP.NPO: Inps – Assoc. in Part. senza previdenza obbligatoria
  • INPS.AIP.PO: Inps – Assoc. in Part. con previdenza obbligatoria

Inquadramento contrattuale

  • Nessuna particolarità.

Modalità erogative

  • Nessuna particolarità

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