Premessa
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha istituito un premio ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria azienda nel mese di marzo 2020. La norma recita:
“Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente
di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che
non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni
di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.”
Calcolo dell’importo
Il calcolo del Bonus viene fatto dalla voce N650 con la seguente modalità:
I 100 euro vengono rapportati ai giorni lavorabili (voce TG09).
Il risultato del rapporto viene moltiplicato
per i giorni lavorati (TG01)
sottratti delle giornate lavorate in Smart Working
(causale SMWORK in foglio presenze ventilata nella voce TG0S)
Mancando tuttavia i chiarimenti necessari circa le modalità di quantificazione del premio, l’utente ha la possibilità di operare manualmente attraverso la voce 7650 che non effettua alcun calcolo. In questa voce vanno inserite le giornate e il totale del premio dovuto.
La causale SMWORK
Come precedentemente anticipato, la casuale SMWORK viene utilizzata per conteggiare le giornate in cui il lavoratore non ha prestato la propria attività nella propria sede di lavoro.
La causale SMWORK è stata ventilata in due voci presenti nella sezione “Input tempi” del cedolino:
- TG0S: Giorni di Smart Working
- TH0S: Ore di Smart Working
La voce TG0S viene sottratta ai giorni lavorati ai fini del calcolo della spettanza del bonus.
Bonus non dovuto
Uno dei requisiti di spettanza riguarda il reddito complessivo del lavoratore riferito all’anno 2019 che non deve essere superiore a 40.000 euro. A tal fine è stato inserito un controllo nelle condizioni di erogazione della voce che verifica che lo storico 2100 (Imponibile fiscale) riferito all’anno precedente non superi i 40.000 euro.
Inoltre, l’operatore può assegnare la proprietà libera AP_CEDO_NoBonusCovid (valorizzandola a 1) ai dipendenti per cui tale Bonus non spetta o a quelli che hanno dichiarato di non avere diritto al Bonus.
Istruzioni operative
- Impostare la voce N650 come voce ricorrente a livello azienda (Archivi – Aziende – Voci ricorrenti) avendo cura di valorizzare, tra gli altri, i seguenti campi come di seguito indicato:
- Quando erogare: :O:
- Quando caricare nel cedolino: 0 durante la preparazione del cedolino Unico/Ultimo
- Quali dipendenti: 0 dipendente
- Impostare l’eventuale proprietà libera (AP_CEDO_NoBonusCovid) ai dipendenti per cui non spetta il bonus
ATTENZIONE: con la versione 4502 rilasciata in data 16/04 è stata aggiunta condizione per l’erogazione nella voce N650 che esclude i dipendenti assunti/cessati nel corso del mese. Per questi il bonus potrà essere erogato inserendo all’interno del cedolino la voce 7650 con il relativo importo spettante.
Se l’operatore preferisce determinare l’importo del premio da sè, non ha necessità di seguire i punti 1 e 2 ma può operare manualmente attraverso la voce 7650, impostandola come voce futura a livello dipendente o direttamente in preparazione del cedolino.
La voce 7650 può altresì essere utilizzata per erogare il bonus come arretrato (nel caso in cui si scelga di non erogarlo a partire dal mese di aprile).
Storici
Le voci N650 e 7650 vengono storicizzate nello storico 2165.
Recupero in F24
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 ha istituito i codici tributo per il recupero in compensazione in F24. Le voci sono già ventilate nel codice tributo 1699 (Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’art. 63 del DL 18/2020).