Clausola di salvaguardia

Introduzione normativa

Il DL n. 34/2020 ha previsto espressamente, con riferimento all’anno 2020, l’erogazione del bonus Renzi e del trattamento integrativo anche qualora i lavoratori dovessero risultare incapienti (dunque, con un’imposta lorda non positiva al netto delle detrazioni di lavoro dipendente), per effetto del minor reddito di lavoro prodotto nell’anno a causa dell’accesso alle misure di sostegno al reddito per Covid-19.

Si tratta, nello specifico, dei lavoratori che fruiscono delle seguenti misure introdotte con il DL 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia):

  • indennità di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (art. 19);
  • indennità di cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano già in CIGS (art. 20);
  • assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
    (art. 21);
  • indennità di cassa integrazione in deroga (art. 22);
  • indennità per congedo parentale Covid-19 per il settore privato, ivi inclusi i lavoratori iscritti alla
    Gestione Separata INPS percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 23);
  • l’indennità per congedo parentale Covid-19 per il settore pubblico (art. 25).

Le informazioni legate alle ipotesi di incapienza in relazione alle quali vi è stata la corresponsione delle misure sopra citate (bonus Renzi e trattamento integrativo) vanno fornite nella nuova sotto sezione Clausola di salvaguardia. In particolare, andrà evidenziato il reddito da lavoro dipendente/assimilato effettivamente erogato (campo 479 “Reddito percepito”) nonché il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (campo 480 “Reddito contrattuale”).

Considerate le molteplici possibilità interpretative delle istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate relativamente ai punti 479 e 480, Hunext ha ritenuto opportuno, per la compilazione dei suddetti campi, di affidarsi anche alle istruzioni dell’ Allegato C utilizzato per la liquidazione ed il controllo del Modello 730/2021 (rif. p.to 8.2.4).

P.to 478: Sostegno al reddito

Il campo 478 va barrato nel caso in cui siano state erogate somme come sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui al DL 18/2020 riportate nel paragrafo precedente.

Il campo 478 verrà barrato dalla procedura solo se, contestualmente, risulta compilato il campo 391 (Codice Bonus) o 400  (Trattamento integrativo) e il lavoratore presenta una situazione di incapienza (imposta lorda minore delle detrazioni da lavoro dipendente).

Dal punto di vista operativo, il campo verrà barrato, e di conseguenza valorizzati i successivi campi ai punti  479 e 480, al coesistere di 3 presupposti:

  1. Reddito complessivo inferiore o uguale a 28.000 euro;
  2. Imposta lorda inferiore o uguale alle detrazioni da lavoro dipendente;
  3. Se risulta compilato il campo 391 (Codice Bonus) o il campo 400 (Codice Trattamento Integrativo);
  4. Lavoratore interessato da eventi di integrazione salariale (tipi evento indennizzato n. 17, 18, 71, 75) o congedi parentali da emergenza Covid-19 (tipi evento indennizzati n. 63, 64, 77, 78, 79).

I casi di CIGD o evento non anticipato dall’azienda non verranno intercettati in quanto i dati non sono transitati in procedura. La valorizzazione dei campi relativi alla clausola di salvaguardia dovranno essere gestiti manualmente dall’utente. 

P.to 479: Reddito percepito

Nel campo 479 verrà indicata la somma degli importi relativi agli eventi di integrazione salariale e Congedi parentali Covid-19 anticipati dall’azienda. 

I dati considerati saranno quelli transitati nelle voci di cedolino riferite a:

  • eventi di integrazione salariale da emergenza Covid-19 (tipi evento indennizzato n. 17, 18, 71, 75). Questi importi verranno considerati solo se sono state elaborate le pratiche. 
  • congedi parentali da emergenza Covid-19 (tipi evento indennizzati n. 63, 64, 77, 78, 79).

P.to 480: Reddito contrattuale

Nel campo 480 va indicato il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ossia in caso di mancato ricorso alle suddette misure di sostegno al reddito. 

Dal punto di vista operativo il reddito contrattuale verrà così calcolato:

  • Reddito contrattuale riferito agli eventi di integrazione salariale da emergenza Covid-19 (tipi evento indennizzato n. 17, 18, 71, 75):
    totale ore presenti nelle pratiche [e in particolare nell’archivio delle settimane di integrazione salariale] moltiplicate per la paga oraria del mese a cui fa riferimento l’evento. L’importo sarà nettizzato dei contributi utilizzando la percentuale riportata nella sezione “Variabili” dei cedolini in corrispondenza della variabile “U.PDDEDU”.
  • Reddito contrattuale riferito ai congedi parentali da emergenza Covid-19 (tipi evento indennizzati n. 63, 64, 77, 78, 79): 
    totale ore risultanti dai fogli presenza moltiplicate per la paga oraria del mese a cui fa riferimento l’evento. L’importo sarà nettizzato dei contributi utilizzando la percentuale riportata nella sezione “Variabili” dei cedolini in corrispondenza della variabile “U.PDDEDU”.

 

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