Introduzione normativa
Il DL n. 34/2020 ha previsto espressamente, con riferimento all’anno 2020, l’erogazione del bonus Renzi e del trattamento integrativo anche qualora i lavoratori dovessero risultare incapienti (dunque, con un’imposta lorda non positiva al netto delle detrazioni di lavoro dipendente), per effetto del minor reddito di lavoro prodotto nell’anno a causa dell’accesso alle misure di sostegno al reddito per Covid-19.
Si tratta, nello specifico, dei lavoratori che fruiscono delle seguenti misure introdotte con il DL 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia):
- indennità di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (art. 19);
- indennità di cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano già in CIGS (art. 20);
- assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
(art. 21); - indennità di cassa integrazione in deroga (art. 22);
- indennità per congedo parentale Covid-19 per il settore privato, ivi inclusi i lavoratori iscritti alla
Gestione Separata INPS percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 23); - l’indennità per congedo parentale Covid-19 per il settore pubblico (art. 25).
Le informazioni legate alle ipotesi di incapienza in relazione alle quali vi è stata la corresponsione delle misure sopra citate (bonus Renzi e trattamento integrativo) vanno fornite nella nuova sotto sezione Clausola di salvaguardia. In particolare, andrà evidenziato il reddito da lavoro dipendente/assimilato effettivamente erogato (campo 479 “Reddito percepito”) nonché il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (campo 480 “Reddito contrattuale”).
Considerate le molteplici possibilità interpretative delle istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate relativamente ai punti 479 e 480, Hunext ha ritenuto opportuno, per la compilazione dei suddetti campi, di affidarsi anche alle istruzioni dell’ Allegato C utilizzato per la liquidazione ed il controllo del Modello 730/2021 (rif. p.to 8.2.4).
P.to 478: Sostegno al reddito
Il campo 478 va barrato nel caso in cui siano state erogate somme come sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui al DL 18/2020 riportate nel paragrafo precedente.
Il campo 478 verrà barrato dalla procedura solo se, contestualmente, risulta compilato il campo 391 (Codice Bonus) o 400 (Trattamento integrativo) e il lavoratore presenta una situazione di incapienza (imposta lorda minore delle detrazioni da lavoro dipendente).
Dal punto di vista operativo, il campo verrà barrato, e di conseguenza valorizzati i successivi campi ai punti 479 e 480, al coesistere di 3 presupposti:
- Reddito complessivo inferiore o uguale a 28.000 euro;
- Imposta lorda inferiore o uguale alle detrazioni da lavoro dipendente;
- Se risulta compilato il campo 391 (Codice Bonus) o il campo 400 (Codice Trattamento Integrativo);
- Lavoratore interessato da eventi di integrazione salariale (tipi evento indennizzato n. 17, 18, 71, 75) o congedi parentali da emergenza Covid-19 (tipi evento indennizzati n. 63, 64, 77, 78, 79).
I casi di CIGD o evento non anticipato dall’azienda non verranno intercettati in quanto i dati non sono transitati in procedura. La valorizzazione dei campi relativi alla clausola di salvaguardia dovranno essere gestiti manualmente dall’utente.
P.to 479: Reddito percepito
Nel campo 479 verrà indicata la somma degli importi relativi agli eventi di integrazione salariale e Congedi parentali Covid-19 anticipati dall’azienda.
I dati considerati saranno quelli transitati nelle voci di cedolino riferite a:
- eventi di integrazione salariale da emergenza Covid-19 (tipi evento indennizzato n. 17, 18, 71, 75). Questi importi verranno considerati solo se sono state elaborate le pratiche.
- congedi parentali da emergenza Covid-19 (tipi evento indennizzati n. 63, 64, 77, 78, 79).
P.to 480: Reddito contrattuale
Nel campo 480 va indicato il reddito contrattuale che sarebbe stato erogato in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ossia in caso di mancato ricorso alle suddette misure di sostegno al reddito.
Dal punto di vista operativo il reddito contrattuale verrà così calcolato:
- Reddito contrattuale riferito agli eventi di integrazione salariale da emergenza Covid-19 (tipi evento indennizzato n. 17, 18, 71, 75):
totale ore presenti nelle pratiche [e in particolare nell’archivio delle settimane di integrazione salariale] moltiplicate per la paga oraria del mese a cui fa riferimento l’evento. L’importo sarà nettizzato dei contributi utilizzando la percentuale riportata nella sezione “Variabili” dei cedolini in corrispondenza della variabile “U.PDDEDU”. - Reddito contrattuale riferito ai congedi parentali da emergenza Covid-19 (tipi evento indennizzati n. 63, 64, 77, 78, 79):
totale ore risultanti dai fogli presenza moltiplicate per la paga oraria del mese a cui fa riferimento l’evento. L’importo sarà nettizzato dei contributi utilizzando la percentuale riportata nella sezione “Variabili” dei cedolini in corrispondenza della variabile “U.PDDEDU”.