Conguaglio Trattamento integrativo e Ulteriore detrazione

Sommario

  1. Introduzione
  2. La rateazione del recupero dell’ulteriore detrazione e l’esposizione in F24
  3. Casistiche possibili in fase di conguaglio
    1. Redditi fino a 28.000 euro: dal CASO 1 al CASO 3
    2. Redditi superiori a 28.000 euro e minori di 40.000: dal CASO 4 al caso 7
    3. Redditi superiori a 40.000 euro: CASO 8
  4. L’esposizione dei dati in F24

Introduzione

L’agenzia delle Entrate con Circolare n. 29, rilasciata in data 14/12/2020 e disponibile dal 15/12/2020, ha chiarito le modalità di restituzione ed eventuale rateazione degli importi non spettanti di Trattamento Integrativo e Ulteriore Detrazione.

In particolare l’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle casistiche in cui le quote non spettanti di uno o dell’altro istituto siano “coperte” da una quota di spettanza dell’altro. In questi casi le regole di rateazione della restituzione delle quote non spettanti, già disciplinate dal DL 3/2020, subiscono delle deroghe. 

Per maggiori informazioni sulla gestione dei due istituti in procedura, si rimanda all’apposito documento.

La rateazione del recupero dell’ulteriore detrazione e l’esposizione in F24

Se in sede di conguaglio si rileva la non spettanza dell’ulteriore detrazione, con voce N130 verrà trattenuta la quota non spettante, a rate o in unica soluzione.

Al fine del conguaglio e della corretta esposizione dei dati, nella sezione fisco del cedolino le voci saranno così movimentate:
 
  • N131 (totale ulteriore detrazione non spettante): voce in competenza per erogare quanto già calcolato durante l’anno come importo di ulteriore detrazione.
  • N130 (restituzione ulteriore detrazione non spettante): voce in ritenuta per trattenere parte (1/8) o l’intera quota di ulteriore detrazione non spettante. La voce opererà solo per il 2020 e sarà sostituita dalla voce N134 per l’ulteriore detrazione di competenza del 2021.

Poichè l’operazione di conguaglio non considera l’ulteriore detrazione da restituire con conseguente calcolo di una irpef netta più alta, la procedura, per permettere la restituzione a rate, riconosce nuovamente in competenza l’importo di cui si è beneficiato durante il 2020 (per compensare appunto l’irpef più alta) con voce N131 e ne trattiene una sola rata (o 1/8) con voce N130 a partire dal cedolino di conguaglio.

Nel caso di rateazione del recupero dell’ulteriore detrazione, l’azienda anticiperà l’intero importo non spettante che verrà trattenuto a rate al dipendente come previsto dalla normativa. La scelta di questa soluzione è dovuta alla mancanza di specifiche relative all’esposizione in F24 del caso citato.

In alternativa, nel caso in cui l’azienda decida di non anticipare tale importo dovrà attivare, prima della preparazione dei cedolini, la proprietà libera “AP_IRPEF_RestUltDetLavDipInF24” impostandola con valore 1.

Attraverso questa proprietà libera, le voci N130 ed N131 saranno sostituite rispettivamente dalle voci N132 e N133 la cui ventilazione in F24 (e la conseguente ventilazione in contabilità) potrà essere gestita in modo autonomo dall’utente secondo propria interpretazione. La voce N132 opererà solo per il 2020 e sarà sostituita dalla voce N135 per l’ulteriore detrazione di competenza del 2021.

La ventilazione in F24 delle voci di cedolino può essere fatta dal percorso di menù “Tabelle” – “Fiscali” – “Ventilazioni voci nei codici tributo fiscali”. 

 

Casistiche possibili in fase di conguaglio

CASO 1: dipendente con reddito inferiore a 28.000 euro che nell’anno ha fruito di Ulteriore detrazione che a conguaglio è MINORE rispetto al Trattamento integrativo da erogare  

  • L’ulteriore detrazione non spettante dovrà essere restituita (voci N130 e N131) in unica rata
  • Verrà erogato il trattamento Integrativo (voce N66A)

Se il Trattamento integrativo erogato è superiore all’ulteriore detrazione non spettante (N131), il recupero dell’importo dell’ulteriore detrazione, anche se maggiore di 60 euro, avverrà in un’unica quota perchè “coperta” dalla quota di Trattamento integrativo erogata.

 

CASO 2: dipendente con reddito inferiore a 28.000 euro che nell’anno ha fruito di Ulteriore detrazione che a conguaglio è MAGGIORE rispetto al Trattamento integrativo da erogare e maggiore di 60 euro.

  • L’ulteriore detrazione non spettante dovrà essere restituita (voci N130 e N131) in 8 rate
  • Verrà erogato il trattamento Integrativo (voce N66A)

Se il Trattamento integrativo erogato è inferiore all’ulteriore detrazione non spettante (N131), il recupero dell’importo dell’ulteriore detrazione, se maggiore a 60 euro, verrà trattenuta in 8 rate (N130). 

Nel caso riportato di seguito: 150/8= 18,75 euro a rata.

CASO 3: dipendente con reddito inferiore a 28.000 euro che nell’anno ha fruito di Ulteriore detrazione che a conguaglio è MAGGIORE rispetto al Trattamento integrativo da erogare e minore di 60 euro.

  • L’ulteriore detrazione non spettante dovrà essere restituita in unica rata (voci N130 e N131)
  • Verrà erogato il trattamento Integrativo (voce N66A)

Se il Trattamento integrativo erogato è inferiore all’ulteriore detrazione non spettante (N131), il recupero dell’importo dell’ulteriore detrazione avverrà in unica rata (N130) anche se non “coperta” dall’importo del trattamento integrativo spettante.

CASO 4 : dipendente con reddito superiore a 28.000 euro e minore a 40.000 a cui spetta l’Ulteriore detrazione ma nell’anno abbia fruito di Trattamento Integrativo per importo minore all’Ulteriore detrazione riconosciuta e minore di 60 euro

  • L’ulteriore detrazione verrà riconosciuta (N105)
  • Verrà recuperato il Trattamento integrativo non spettante (voce N66B) in unica rata

Se il Trattamento integrativo non spettante è inferiore a 60 euro e inferiore all’ulteriore detrazione spettante, questo verrà trattenuto al dipendente con voce N66B in unica rata. La voce N66B, in assenza della voce N66D, rappresenta il totale della quota di Trattamento integrativo non spettante.

CASO 5 : dipendente con reddito superiore a 28.000 euro e minore a 40.000 a cui spetta l’Ulteriore detrazione ma nell’anno abbia fruito di Trattamento Integrativo per importo minore all’Ulteriore detrazione riconosciuta e maggiore di 60 euro

  • L’ulteriore detrazione verrà riconosciuta (N105)
  • Verrà recuperato il Trattamento integrativo non spettante (voce N66B + N66D) in 8 rate

La quota di Trattamento integrativo non spettante è data dalla somma della voce N66B e N66D. L’importo così determinato verrà suddiviso in 8 rate che verranno trattenute al dipendente con voce N66B per il cedolino di dicembre e N66E dai cedolini di competenza del 2021. 

In questo caso non opera alcuna “compensazione interna” tra ulteriore detrazione e trattamento integrativo.

CASO 6 : dipendente con reddito superiore a 28.000 euro e minore a 40.000 a cui spetta l’Ulteriore detrazione ma nell’anno abbia fruito di Trattamento Integrativo per importo MAGGIORE all’Ulteriore detrazione riconosciuta e la differenza è maggiore di 60 euro

  • L’ulteriore detrazione verrà riconosciuta (N105)
  • Verrà recuperato il Trattamento integrativo non spettante al netto dell’importo dell’ulteriore detrazione riconosciuta in sede di conguaglio (N66B+ N66D+N66F
  • La voce N66F rappresenta la quota di Trattamento Integrativo che verrà compensata dalla fruizione dell’Ulteriore detrazione

La quota di Trattamento integrativo non spettante è data dalla somma della voce N66B, N66D e N66F. La restituzione dell’importo non spettante in questo caso viene suddivisa in due:

  • N66F: è la quota che verrà subito restituita perché già “compensata” dalla fruizione dell’ulteriore detrazione (l’importo è infatti analogo a quello della voce N105)
  • La differenza tra il totale non spettante e la voce N66F, se maggiore di 60 euro,  verrà suddivisa in 8 rate che verranno trattenute al dipendente con voce N66B per il cedolino di dicembre e N66E dai cedolini di competenza del 2021. 

Nell’esempio riportato di seguito:

  • Quota di Trattamento integrativo non spettante: 501,67 euro (N66B+N66D+N66F)
  • Quota di Trattamento integrativo compensata dall’ulteriore detrazione che verrà restituita a conguaglio: 356,79 (N66F)
  • Quota da rateizzare: 144,88 (N66B+N66D)
  • Quota delle singole rate: 144,88/8= 18,11 (N66B)

CASO 7 : dipendente con reddito superiore a 28.000 euro e minore a 40.000 a cui spetta l’Ulteriore detrazione ma nell’anno abbia fruito di Trattamento Integrativo per importo MAGGIORE all’Ulteriore detrazione riconosciuta e la differenza è minore di 60 euro

  • L’ulteriore detrazione verrà riconosciuta (N105)
  • Verrà recuperato il Trattamento integrativo non spettante al netto dell’importo dell’ulteriore detrazione riconosciuta in sede di conguaglio (N66B+ N66D+N66F
  • La voce N66F rappresenta la quota di Trattamento Integrativo che verrà compensata dalla fruizione dell’Ulteriore detrazione

La quota di Trattamento integrativo non spettante è data dalla somma della voce N66B, N66D e N66F. La restituzione dell’importo non spettante anche in questo caso viene suddivisa in due:

  • N66F: è la quota che verrà subito restituita perchè già “compensata” dalla fruizione dell’ulteriore detrazione (l’importo è infatti analogo a quello della voce N105)
  • La differenza tra il totale non spettante e la voce N66F, minore di 60 euro,  verrà trattenuta in unica soluzione dalla voce N66B

Nell’esempio riportato di seguito:

  • Quota di Trattamento integrativo non spettante: 401,67 euro (N66B+N66D+N66F)
  • Quota di Trattamento integrativo compensata dall’ulteriore detrazione che verrà restituita a conguaglio: 356,79 (N66F)
  • Quota restante da trattenere in un’unica rata: 44,88 (N66B)

In questa casistica viene restituita la totalità del trattamento integrativo non spettante.

CASO 8 : dipendente con reddito superiore a 40.000 euro a cui non spetta né ulteriore detrazione, né Trattamento Integrativo

In questo caso la restituzione di eventuali importi di ulteriore detrazione o trattamento integrativo fruiti nell’anno verranno rimborsati secondo le regole ordinarie: se maggiori a 60 euro, la quota non spettante verrà rateizzata, se minori, viceversa, verrà trattenuta in unica soluzione.

Non opera alcuna compensazione tra i due istituti di sostegno al reddito e il recupero di uno e dell’altro seguono strade diverse e autonome. 

Le voci di recupero saranno:

  • N130: rata o importo unico di restituzione dell’Ulteriore detrazione
  • N131: totale non spettante dell’Ulteriore detrazione
  • N66B: rata o importo unico di restituzione del Trattamento integrativo
  • N66D: eventuale importo restate (già al netto della prima rata N66B) da trattenere a rate.

 

L’esposizione dei dati in F24

CASI da 1 a 3:

  • Cod. Trib. 1001 a debito= voce N300
  • Cod. Trib 1701 a credito= voce N66A

Come descritto nel paragrafo relativo alla rateazione della restituzione dell’ulteriore detrazione gli importi esposti in competenza e ritenuta nelle voci N131 e N130 non vengono esposti in F24, salvo diversa scelta dell’utente da effettuare mediante proprietà libera.

CASI da 4 a 8:

  • Cod. Trib. 1001 a debito= voce N300
  • Cod. Trib 1701 a debito= voce N66B + N66F

La Circolare specifica inoltre che le ulteriori rate di Trattamento integrativo che verranno recuperate nell’anno 2021 dovranno essere esposte nel codice tributo 1701 a debito, indicando come anno di riferimento il 2020 e come mese di riferimento il mese effettivo in cui vengono trattenute. 

 

 

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