Il Decreto legislativo n. 148/2015 ha previsto che il Fondo di solidarietà residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale sono finanziate dai seguenti contributi:
- I datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% (contro lo 0,50% del 2015) della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori; continuerà a operare la voce I036 come in precedenza.
- I datori di lavoro che occupano mediamente da sei a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori; per queste aziende opererà la voce I037 di nuova istituzione condizionata dall’indicazione del codice “2” nel campo “Ctr. Fondo Integ.salariale” presente in pag.2 della posizione contributiva Inps aziendale.
I datori di lavoro di cui alla lettera a) del precedente paragrafo e che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari allo 0,65% – dal 1° gennaio 2016.
Rimangono ferme le medesime modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale con circolare n.100/2014.
In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni da parte dell’INPS in merito alle modalità di denuncia e di versamento.
Operativamente sono stati fatti dei cambiamenti e livello di aliquote contributive. Più precisamente:
- La voce contributiva I036 che in precedenza era presente all’interno di molti inquadramenti contributive è stata tolta;
- La stessa voce I036 è stata attivata nella sezione relativa ai contributi di carattere generale, che scattano indipendentemente dall’inquadramento contributivo del dipendente;
- Lo stesso è stato fatto per la voce I037 di nuova istituzione;
- Ad entrambe le voci sono state applicate alcune condizioni che ne consentono l’applicazione:
- La voce I036 opera solo se in pag.2 della posizione contributiva Inps dell’azienda il campo “Ctr. fondo integ.salariale” vale 1;
- La voce I037 opera solo se in pag.2 della posizione contributiva Inps dell’azienda il campo “Ctr. fondo integ.salariale” vale 2;
- Entrambe le voci NON operano se la “Qualifica” Inps presente in pag.2 della posizione contributiva del lavoratore vale “3”, “9”, “S”, “U”
- Qualora il lavoratore sia un apprendista, ovvero con qualifica Inps uguale a “5”, entrambe le voci operano solo se il campo “Tipo lavoratore” presente in pag.2 della posizione contributiva del lavoratore vale “PB” (apprendistato professionalizzante).