Contributo al Fondo di Integrazione Salariale (Messaggio Inps n.306 del 26/1/2016)

Il Decreto legislativo n. 148/2015 ha previsto che il Fondo di solidarietà residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale sono finanziate dai seguenti contributi:

  1. I datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% (contro lo 0,50% del 2015) della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori; continuerà a operare la voce I036 come in precedenza.
  2. I datori di lavoro che occupano mediamente da sei a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori; per queste aziende opererà la voce I037 di nuova istituzione condizionata dall’indicazione del codice “2” nel campo “Ctr. Fondo Integ.salariale” presente in pag.2 della posizione contributiva Inps aziendale.

I datori di lavoro di cui alla lettera a) del precedente paragrafo e che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari allo 0,65% – dal 1° gennaio 2016.

Rimangono ferme le medesime modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale con circolare n.100/2014.

In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni da parte dell’INPS in merito alle modalità di denuncia e di versamento.

Operativamente sono stati fatti dei cambiamenti e livello di aliquote contributive. Più precisamente:

  1. La voce contributiva I036 che in precedenza era presente all’interno di molti inquadramenti contributive è stata tolta;
  2. La stessa voce I036 è stata attivata nella sezione relativa ai contributi di carattere generale, che scattano indipendentemente dall’inquadramento contributivo del dipendente;
  3. Lo stesso è stato fatto per la voce I037 di nuova istituzione;
  4. Ad entrambe le voci sono state applicate alcune condizioni che ne consentono l’applicazione:
    1. La voce I036 opera solo se in pag.2 della posizione contributiva Inps dell’azienda il campo “Ctr. fondo integ.salariale” vale 1;
    2. La voce I037 opera solo se in pag.2 della posizione contributiva Inps dell’azienda il campo “Ctr. fondo integ.salariale” vale 2;
  • Entrambe le voci NON operano se la “Qualifica” Inps presente in pag.2 della posizione contributiva del lavoratore vale “3”, “9”, “S”, “U”
  1. Qualora il lavoratore sia un apprendista, ovvero con qualifica Inps uguale a “5”, entrambe le voci operano solo se il campo “Tipo lavoratore” presente in pag.2 della posizione contributiva del lavoratore vale “PB” (apprendistato professionalizzante).

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