Esonero del 2% sui contributi previdenziali (DL. 9 agosto 2022 n.115 Articolo 20 comma 1)
L’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ha previsto l’esonero di 0.8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Tale esonero, applicabile dalle retribuzioni di competenza di marzo 2022, è valido per tutti i rapporti di lavoro dipendente (pubblici e privati) ad esclusione del lavoro domestico per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 a condizione che l’imponibile previdenziale del mese non superi i 2692 euro. L’esonero è applicabile anche alla tredicesima mensilità, nel rispetto del medesimo massimale, ma non alla quattordicesima mensilità.
Tale articolo è stato modificato dal decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (c.d. decreto Aiuti-bis), che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati
nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. Rimane inalterato il limite della retribuzione mensile imponibile pari a 2692 euro, parametrata su base mensile per tredici mensilità e maggiorata, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima.
In sostanza quindi, a partire dal mese di luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, la riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori è innalzata a 2 punti percentuali.
2. Nuove voci e nuovi codici Uniemens
in base a quanto indicato dall’INPS con Messaggio n. 3499 del 26/09/2022, per la gestione dell’esonero in oggetto sono state rilasciate le seguenti voci e le relative ventilazioni su Uniemens:
IDVoce | Descrizione | Note | Codice Uniemens/DM10 |
LR41 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip. L.115/2022 | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inps | L094 |
LR42 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.13ma L.115/2022 cessati | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inps | L095 |
LR43 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.Rateo 13ma L.115/2022 | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inps | L095 |
LR44 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip. L.115/2022 Manuale | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inps | L096 |
LR45 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.13ma L.115/2022 cess. Manuale | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inps | L097 |
LR46 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.Rateo 13ma L.115/2022 Manuale | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inps | L097 |
LR49 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.13ma L.115/2022 dic. | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inps | L025 |
LR51 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip. L.115/2022 | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Scau | |
LR52 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.13ma L.115/2022 | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Scau | |
LR53 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.Rateo 13ma L.115/2022 | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Scau | |
LR54 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip. L.115/2022 Manuale | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Scau | |
LR55 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.13ma L.115/2022 Manuale | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Scau | |
LR56 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.Rateo 13ma L.115/2022 Manuale | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Scau | |
LR61 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip. L.115/2022 | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inpdap | |
LR62 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.13ma L.115/2022 | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inpdap | |
LR63 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.Rateo 13ma L.115/2022 | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inpdap | |
LR64 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip. L.115/2022 Manuale | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inpdap | |
LR65 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.13ma L.115/2022 Manuale | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inpdap | |
LR66 | Riduz.Ctr.Ivs.c/dip.Rateo 13ma L.115/2022 Manuale | Art. 20, comma 1, Legge 115/2022. Inpdap |
Le voci sono suddivise in base all’ente pensionistico di riferimento del dipendente (INPS, Scau, Inpdap). Per ognuno di questi sono state previste le voci automatiche per l’esonero sull’imponibile previdenziale mensile, sulla tredicesima e sul rateo di tredicesima riconosciuto mese su mese (per le modalità di applicazione si rimanda al punto 3) e le rispettive voci cosiddette “Manuali” per il calcolo degli arretrati.
Cedolino
Esonero mese corrente:
A seconda dell’ente previdenziale obbligatorio associato al dipendente, in fase di preparazione dei cedolini di ottobre 2022 verranno inserite le voci sopra elencate nella sezione “Input voci” del cedolino e, durante il calcolo, viene inserito, come dato base, l’imponibile previdenziale del mese. Se questo supera il massimale previsto di 2692,00 euro, la voce non viene calcolata (la norma non ha previsto l’esonero fino alla soglia massima ma l’esclusione del beneficio se la stessa viene superata).
Calcolo dell’esonero arretrato:
Per il calcolo dell’esonero relativo ai periodi pregressi luglio, agosto e settembre 2022 è stata predisposta la pratica utente “Riduzione contributi dipendente 2 % (arretrati 1,2 %)” da eseguire dopo aver storicizzato il mese 09/2022.
La pratica è disponibile al percorso “Utilità – Pratiche utente”. L’esecuzione, da effettuare prima della preparazione dei cedolini di ottobre, genera all’interno dell’archivio delle voci future del dipendente nel mese 10/2022 (mese erogazione) tre voci distinte per ciascun mese di recupero (necessario per la corretta compilazione del flusso Uniemens). Le voci caricate possono essere consultate con il report in formato excel disponibile sempre al percorso “Utilità – Pratiche utente”
Gestione della tredicesima erogata mensilmente al dipendente
Qualora la tredicesima mensilità sia corrisposta a ratei nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692,00 euro, sarà possibile applicare l’esonero anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei nel mese di erogazione non sia superiore a 224 euro (pari a euro 2.692,00/12). Al fine di poter applicare suddetto controllo, in tutti i casi in cui la 13ma venga erogata al dipendente mensilmente, è necessario attivare a livello dipendente o azienda la proprietà libera “AP_CEDO_13maPagRateoMese” inserendo il valore 1.
Uniemens
I dati relativi all’esonero dello 2% vengono esposti all’interno della sezione <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> secondo le modalità previste dall’Inps con messaggio n. 3499 del 26/09/2022). Nello specifico:
– nell’elemento <CodiceCausale> viene inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 20 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115”;”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> viene indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> viene indicato l’importo dell’esonero pari al 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di luglio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022. E’ necessario ripetere la sezione InfoAggcausaliContrib va per tutti i mesi di arretrato. Il conteggio degli arretrati viene fatto esponendo il solo valore residuale del 1,2%. I codici causale sarà quelli di nuova istituzione “L096” avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234” e “L097” avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.
Per la comunicazione dell’esonero relativo alla tredicesima mensilità e al rateo di tredicesima corrisposto mensilmente, lo schema rimane il medesimo sopra esposto con, al posto del cod. L094, i codici recupero di nuova istituzione “L095”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 20 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115”;” resta valido il codice L025 già in uso nella denuncia di dicembre 2022 per l’esposizione dell’esonero relativo alla tredicesima mensilità.
I valori sono consultabili all’interno della procedura paghe all’archivio “Pratiche – Denunce/Versamenti – Inps – Archivio modello Uniemens Dip. (info Agg. Contributive)” mese 10/2022. Per gli arretrati, viene compilata una distinta sezione per ciascun mese di recupero così da valorizzare il campo <AnnoMeseRif> del flusso Uniemens secondo le specifiche.
Sezione <PosPA>
I dati relativi all’esonero dello 2% per i dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica vengono esposti all’interno del campo <RecuperoSgravi> della sezione <GestionePensionistica> secondo le seguenti modalità:
– nell’elemento <AnnoRif> viene inserito l’anno di riferimento del beneficio;
– nell’elemento <MeseRif> viene inserito il mese di riferimento del beneficio;
– nell’elemento <CodiceRecupero> viene inserito il codice “38”, avente il significato di “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari al 2% dei contributi a carico del lavoratore.
Per la comunicazione dell’esonero relativo alla tredicesima mensilità e al rateo di tredicesima corrisposto mensilmente, lo schema rimane il medesimo sopra esposto con, al posto del cod. 38, i codici recupero di nuova istituzione “39”, avente il significato di “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022-Importo 13°” e “40” avente il significato di “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022-Importo Rateo 13°””.
Sezione <PosAgri>
Si riporta quanto citato dal messaggio Inps n. 3499 del 26/09/2022
“Ai fini dell’esposizione dell’esonero spettante, si confermano le istruzioni operative fornite con la circolare n. 43/2022.
Per la fruizione dell’esonero nella misura del 2 per cento riferita alle competenze a partire dal mese di luglio 2022, introdotta dall’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, l’Istituto utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei flussi trasmessi per fruire dell’esonero nella misura dello 0,8 per cento applicando la nuova misura del 2 per cento. I datori di lavoro che non hanno potuto riconoscere nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 l’esonero contributivo ai lavoratori nella misura del 2 per cento avranno cura di restituire nella prima retribuzione utile ai lavoratori aventi diritto all’esonero la quota di contribuzione corrispondente all’incremento dell’1,2 per cento della misura della quota del lavoratore.”