Direzione Centrale delle Entrate Contributive, Circolare n.161 del 25 ottobre 2002
Oggetto: Legge 30.7.2002, n. 189, art. 33 e D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito in legge 9.10.2002, n. 222. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
Omissis …
Adempimenti in materia previdenziale a cura del datore di lavoro che ha presentato domanda di legalizzazione di lavoro irregolare a norma dell’art. 1 del D.L. 195/2002
Come precisato al precedente paragrafo, il contratto di soggiorno decorre dal 10.9.2002, data di entrata in vigore del D.L. 195/2002. Da tale data decorrono, pertanto, gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali, che dovranno essere assolti nella ordinaria misura prevista in base al settore di appartenenza dell’impresa.
I datori di lavoro che si iscrivono per la prima volta all’INPS, avendo occupato solo lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, devono chiedere alla Sede dell’Istituto territorialmente competente l’apertura di una posizione aziendale in tempo utile per l’assolvimento degli obblighi contributivi entro i termini fissati nei paragrafi successivi.
La domanda di iscrizione deve essere redatta sull’apposito modello DM68, prelevabile anche dal sito WWW.INPS.IT sezione modulistica. La domanda va corredata dell’apposita documentazione prevista che varia secondo l’attività svolta dal datore di lavoro (certificato di iscrizione alla C.C.I.AA, atto costitutivo, ecc.) nonché di fotocopia della ricevuta o delle ricevute (se si tratta di più lavoratori ) di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione (accettazione assicurata).
I datori di lavoro già in possesso di una posizione aziendale INPS dovranno utilizzare, per la denuncia dei lavoratori compresi nella dichiarazione di legalizzazione, la posizione contributiva in loro possesso, senza necessità di recarsi presso la Sede INPS. Non è, infatti prevista, l’apertura di una separata posizione per i lavoratori extracomunitari legalizzati, in quanto, la contribuzione per tali lavoratori è dovuta nella misura ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori. Ai soli fini dell’attribuzione del particolare codice di autorizzazione di cui al paragrafo successivo, le aziende già in possesso di posizione contributiva dovranno comunicare alla sede INPS, con il sistema ritenuto più opportuno, l’avvenuta presentazione di domanda di legalizzazione allegando fotocopia della ricevuta (accettazione assicurata).
Adempimenti a cura delle sedi INPS
Le Sedi INPS, nel caso di apertura di posizione contributiva da parte di imprese non conosciute, da utilizzare per la denuncia dei contributi relativi al solo personale di origine extracomunitaria oggetto di legalizzazione, provvederanno ad indicare nel campo “DATA COSTITUZIONE” la data convenzionale 10.09.2002.
Le Sedi stesse, provvederanno ad attribuire, in aggiunta agli eventuali codici di autorizzazione necessari ad altro fine, anche il nuovo C.A. “0U” che assume il significato di “Azienda che ha legalizzato lavoratori extracomunitari ex D.L. 195/2002”.
Per le aziende già conosciute dall’INPS le Sedi provvederanno ad attribuire il predetto codice di autorizzazione “0U” all’atto del ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente da parte dell’azienda, ovvero all’atto dell’acquisizione delle denunce DM10. La procedura di controllo, infatti, all’atto dell’acquisizione dei particolari codici di comunicazione dei lavoratori extracomunitari, di cui al paragrafo successivo, provvederà a richiedere obbligatoriamente il predetto codice di autorizzazione.
Tale codifica si rende necessaria al fine di procedere, una volta in possesso dei dati dei bollettini di versamento del contributo forfettario di € 700,00, all’abbinamento degli stessi con la posizione aziendale per i necessari controlli e per procedere, poi, all’aggiornamento della posizione contributiva individuale del lavoratore, sulla base anche delle informazioni pervenute dalla dichiarazione 770.
Termini per la denuncia ed il versamento dei contributi per i lavoratori extracomunitari oggetto di legalizzazione
Secondo quanto illustrato nei paragrafi precedenti, e come anticipato con il messaggio prot. 2002/0023/000353 del 16.10.2002 (allegato), tenuto conto che il termine di presentazione della dichiarazione di emersione scade l’11 novembre p.v., la prima denuncia utile per gli adempimenti contributivi è quella riferita al mese di novembre p.v. da presentare entro il 16 dicembre successivo. Il versamento dei contributi, deve essere effettuato con il mod. F24 entro la stessa data del 16 dicembre.
Tuttavia, atteso il carattere innovativo della materia ed i tempi ristretti per la divulgazione delle presenti istruzioni, la regolarizzazione, riferita al periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002, potrà essere effettuata, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.
Modalità di compilazione delle denunce mensili e versamento contributi
Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, riferite al periodo di paga di novembre 2002, i datori di lavoro in questione si atterranno alle ordinarie modalità previste per la denuncia dei contributi riferiti alla generalità dei lavoratori (rigo 10, 11, cod. O, Y, ecc.).
Ai soli fini statistici, i lavoratori oggetto di regolarizzazione dovranno essere riportati ciascun mese in un rigo contrassegnato dal codice “XZ00” preceduto dalla dicitura “LAV. EXTRAC. D.L. 195/02” e seguito soltanto dal numero dei dipendenti e dall’ammontare delle retribuzioni. Si rammenta che per l’individuazione, ai fini statistici, degli altri lavoratori extracomunitari continuerà ad essere utilizzato il previsto codice “X000”.
Con la denuncia riferita al mese di novembre, il cui termine di presentazione e di versamento dei contributi scade il 16 dicembre, dovranno essere versati anche i contributi riferiti ai mesi di settembre (dal 10 settembre) e ottobre 2002, senza aggravio di somme aggiuntive.
Al fine di semplificare gli adempimenti contributivi dei datori di lavoro e in deroga alle disposizioni generali che prevedono la regolarizzazione dei periodi pregressi attraverso il mod. DM10/V, si fa presente che la regolarizzazione dei contributi pregressi in questione potrà avvenire con il mod. DM10/2. A tal fine i datori di lavoro seguiranno le seguenti particolari modalità :
- Calcoleranno i contributi previdenziali e assistenziali, complessivamente dovuti per i lavoratori in questione per il periodo dal 10 settembre al 31 ottobre 2002 e li esporranno in uno dei righi in bianco del quadro ”B-C”del mod. DM10/2, facendoli precedere dal codice di nuova istituzione “C100” avente significato di “operai extracom. ctr. Arr.”e “C200” avente significato di “impiegati extracom. Ctr. Arr.”.
- In corrispondenza di tali codici dovranno essere compilate le caselle “ numero dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”; nessun dato sarà riportato nella casella “numero giornate”.
Le eventuali somme anticipate da parte del datore di lavoro per conto dell’INPS dal 10.9.2002 saranno riportate nel quadro “D” utilizzando i previsti codici..
Modalità di compilazione delle certificazioni e dichiarazioni individuali (CUD e 770)
Nessuna particolare modalità è richiesta per l’indicazione dei dati riferiti al periodo dal 10 settembre 2002. Per quanto riguarda il trimestre dal 10 giugno al 9 settembre 2002, oggetto di accredito contributivo, come detto in precedenza, attraverso la ripartizione del contributo forfettario di € 700,00, si fa presente che i datori di lavoro dovranno riportare nella parte C del CUD ovvero del mod. 770, nella sezione 2 “RETRIBUZIONI PARTICOLARI”, nel punto 28 il codice XZ seguito nei punti 29 e 30 , rispettivamente dal periodo 10.06.2002 e 9.09.2002. Nessun dato dovrà essere indicato nei punti successivi.
Adempimenti a cura dei datori di lavoro domestico che hanno presentato domanda di regolarizzazione di colf e badanti a norma dell’art. 33 della L. n. 189/2002
I datori di lavoro che presentano la domanda di regolarizzazione per colf e badanti devono inoltrare all’INPS la denuncia del rapporto di lavoro domestico attraverso il previsto modello LD09, prelevabile anche dal sito WWW.INPS.IT sezione modulistica.
Il termine di presentazione di tale denuncia, di norma, scade entro il decimo giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione. Come anticipato con il messaggio protocollo n. 202/002/000353 del 16 ottobre u.s. (allegato), tenuto conto che il termine di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione è fissato all’ 11 novembre 2002, la denuncia del rapporto di lavoro domestico (mod. LD09) potrà essere utilmente presentata entro il 10 gennaio 2003.
Sul modello LD09 dovranno essere compilate anche le particolari caselle riferite alla “emersione lavoro irregolare art. 33 L. 189”. Per quanto riguarda la data di assunzione, si precisa che la stessa non potrà essere posteriore al 10.06.2002.
Potranno, essere, invece omesse, se non ancora in possesso del datore di lavoro, le seguenti informazioni:
- codice fiscale del lavoratore
- dati relativi al permesso di soggiorno
- indicazione dell’avvenuta denuncia all’INAIL
In ogni caso, al modello LD09, dovrà essere allegata copia della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di regolarizzazione (accettazione assicurata).
Il versamento dei contributi dovrà avvenire con gli appositi bollettini di conto corrente che saranno recapitati all’indirizzo del datore di lavoro. Ai fini del calcolo dei contributi, da determinare in relazione alle fasce di retribuzione ed alle ore di lavoro effettuate, si rinvia alla circolare n. 56 del 22 marzo 2002. L’importo dei contributi dovuti sarà calcolato a far tempo dal 10.09. 2002.
Si fa riserva di fornire istruzioni per l‘eventuale regolarizzazione dei periodi antecedenti al 10.06.2002 , secondo le modalità fissate dal D.M. del 26.8.2002 citato nei paragrafi precedenti.
Per quanto riguarda, invece, la copertura contributiva in favore del lavoratore del periodo dal 10.06.2002 al 9.09.2002, la stessa sarà effettuata d’ufficio dall’Istituto sulla base dei dati dei bollettini di versamento del contributo forfettario di € 290,00 e delle informazioni presenti sul mod. LD09.
Adempimenti in materia previdenziale dei datori di lavoro agricolo tenuti alla presentazione dei modelli di dichiarazione trimestrale DMAG-UNICO che hanno presentato domanda di legalizzazione di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 1 del D.L. 195/2002
Come già precisato con messaggio n° 2002/0088/000054 del 21 ottobre 2002 i datori di lavoro agricolo, tenuti alla presentazione del modello di dichiarazione trimestrale modello DMAG-UNICO, possono presentare la domanda di legalizzazione ai sensi del comma 1 art 1 del D.L. 195/2002 del 9 settembre 2002 entro la data dell’11 novembre 2002.
La normativa prevede la legalizzazione dei rapporti di lavoro consentendo la stipula dei contratti di soggiorno a tempo indeterminato ovvero di contratti non inferiori ad un anno, questi ultimi intesi nell’arco dei 12 mesi.
In entrambi i casi l’orario di lavoro dovrà essere quello previsto dai contratti e non dovrà essere inferiore alle 20 ore settimanali.
I datori di lavoro agricolo che si iscrivono per la prima volta all’INPS devono presentare la denuncia aziendale (DA), apponendo sul frontespizio la dicitura “regolarizzazione lavoratori extracomunitari Legge 222/2002”, entro la data dell’11 novembre 2002, allegando anche la o le ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione.
I datori di lavoro agricolo già noti all’Istituto non dovranno presentare una nuova dichiarazione aziendale ma dovranno trasmettere alla Sede competente INPS la o le ricevute di avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione.
Entrambe le tipologie di datori di lavoro, cioè quelli sconosciuti e no all’Istituto, devono effettuare i seguenti adempimenti:
Registro d’impresa
Il registro d’impresa dovrà essere presentato entro i cinque giorni successivi al termine ultimo previsto per la regolarizzazione ( 11 novembre 2002).
Per il periodo intercorrente tra il 10 settembre e la data dell’11 novembre 2002 sarà considerato quale denuncia di avviamento al lavoro la dichiarazione presentata agli uffici postali;
Dmag-unico
Per le giornate di lavoro prestate dal 10 al 30 settembre 2002 le aziende presenteranno il modello di dichiarazione trimestrale entro le scadenze previste per il quarto trimestre 2002 (25 gennaio 2003 su modelli cartacei e 25 febbraio 2003 per i modelli trasmessi in via telematica) .
I lavoratori extracomunitari emersi dovranno essere contraddistinti dal codice contratto “078”, tale codice è attivo dal quarto trimestre 2002 anche per la competenza pregressa relativa al terzo trimestre 2002.
La data di presentazione del modello per il terzo trimestre dovrà essere congruente con la data del 25 novembre 2002 per i modelli cartacei e 23 dicembre 2002 per quelli provenienti in via telematica secondo quanto previsto dal messaggio 2002/0088/00053 del 21 ottobre 2002.
Qualora per il terzo trimestre 2002 l’azienda abbia già presentato un modello di dichiarazione trimestrale nella casella tipo dichiarazione dovrà essere indicata la lettera “V”
Modalità erogative
Impostare il campo “Comunitario/Extracom.” dell’Inquadramento dipendente al valore “R“.
Erogare le competenze arretrate con la voce di cedolino “0018“. Qualora non esistesse, crearla ex-novo duplicando la voce “0016” e togliendo da pag.4 gli assoggettamenti previdenziali (compreso l’Inail).
Applicare le contribuzioni arretrate mediante le seguenti voci (distinte tra Operai e Impiegati):
- “L231” Ctr. arr. Op.Ex.Reg. c/dip. – C100
- “L232” Ctr. arr. Op.Ex.Reg. c/azi. – C100
- “L233” Ctr. arr. Im.Ex.Reg. c/dip. – C200
- “L234” Ctr. arr. Im.Ex.Reg. c/azi. – C200
Qualora la casistica lo richiedesse, è possibile personalizzare le Voci L231, L232, L233, L234 affinchè funzionino manualmente senza appoggiarsi agli storici.