Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR

Introduzione normativa

Come è noto, il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nel modificare l’art. 17 del T.U.I.R. relativamente alle indennità di fine rapporto, ha introdotto un sistema di prelievo differenziato per le quote di T.F.R. e per le rivalutazioni del trattamento medesimo.
La nuova disciplina di tassazione del trattamento di fine rapporto, introdotta a decorrere dal 1 gennaio 2001, comporta la ripartizione della base imponibile in due parti: una riferibile al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, che deve essere assoggettato ad imposta secondo la vecchia regola, ed una riferibile, invece, al montante che matura dopo detta data, cui si applica la nuova disciplina.

Per quest’ultima, la frazione formata con gli accantonamenti (parte capitale), assume rilevanza fiscale distinta rispetto a quella che si forma con le rivalutazioni annuali dovute ai sensi dell’art. 2120 del codice civile. Come noto, ai sensi del quarto comma dell’art. 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (c.d. rivalutazione). Tale valore, viene qualificato, sulla base del nuovo disposto, come rendimento finanziario e assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’17 per cento.

L’acconto è commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai T.F.R. erogati nel corso di detto anno. In alternativa al c.d. metodo storico, viene riconosciuta la facoltà di calcolare l’acconto su base presuntiva avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.

L’acconto dovrà essere versato entro il 16 dicembre dell’anno di competenza dell’imposta, mentre il versamento del saldo dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Per il versamento dell’imposta sostitutiva si dovranno utilizzare i seguenti codice tributo da indicare nella Sezione erario del predetto Mod. F24:

  • 1712 Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 47 del 2000
  • 1713 Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 47 del 2000.

Ricordiamo che i codici tributo 1712 e 1713 possono essere compensati con il codice tributo 1250 Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto.

Versamento in acconto

Durante l’elaborazione dei cedolini relativi al mese di novembre viene calcolato automaticamente l`acconto dell`imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR.

E` possibile scegliere quale modalità di calcolo applicare (calcolo Presuntivo, calcolo Storico o calcolo più Conveniente) configurando una apposita opzione presente in “Tabelle” – “Fiscali” – “Altri parametri fiscali”. L’opzione standard è il calcolo Presuntivo.

Il calcolo è automatico, ma è possibile eseguirlo anche in modo indipendente dal calcolo del cedolino utilizzando la scelta “Pratiche” – “Periodiche” – “Prepara Imp.Sost. su Rival.TFR“.

Il calcolo dell`acconto genererà la voce “N790” per ciascuna filiale dell’azienda registrandola nell’archivio “Pratiche” – “Denunce/Versamenti” – “Archivio voci totali azienda”, dove può essere modificata dall’operatore prima del versamento.

La voce “N790” viene ventilata nel modello F24 per operare il versamento.

Gli importi dovuti saranno inclusi nel modello F24 in scadenza il 16 dicembre dell’anno corrente, indipendentemente dalla modalità di versamento dell’irpef impostata nell’inquadramento dell’azienda.

Il calcolo secondo il metodo presuntivo opera come segue:

a) Rivalutazione TFR per i dip. in forza = TFR maturato al 31/12/a.p. relativo ai dipendenti ancora in forza al 30/11/a.c. moltiplicato l`Indice istat del mese di dicembre dell’anno precedente; dal monte TFR al 31/12/a.p. vengono stornate le quote versate al fondo pensione e gli acconti erogati nell’anno precedente (ma non quelli erogati nell’anno corrente), viene sommata la rivalutazione maturata e tolta l`imposta sostitutiva versata

STORICI PROCESSATI DAL CALCOLO:
S.2300.AP (Tfr accantonato ante 2000) + S.2332.AP (Tfr accantonato dal 01/01/2001) -S.2355.AP (Altre anticipazioni) - S.2356.AP (Anticipazioni Tfr) - S.405.AP (smobilizzi a fondi pensione) + S.2344.AP (Rivalutazioni tfr dal 01/01/2001) - S.2392.AP (Imposta sostitutiva rival. tfr)

Il risultato verrà rivalutato con indice istat del mese di dicembre AP
  • b) Imposta sulla rival. TFR per i dip. in forza = Rivalutazione calcolata al punto a) moltiplicato 17% (aliquota dell’imposta sostitutiva)
  • c) Imposta sulla Rivalutazione effettivamente trattenuta ai dipendenti cessati entro il 30/11/a.c. = storico 2393
  • d) La somma tra l`importo del punto b) e l`importo del punto c) viene ridotta al 90% e costituisce l`imposta da versare.

Versamento a saldo

Dopo aver effettuato le chiusure del mese di dicembre, e dopo aver calcolato la rivalutazione del TFR sulla base dell’indice Istat definitivo, eseguire la scelta “Pratiche” – “Periodiche” – “Prepara Imp.Sost. su Rival.TFR” per calcolare l’imposta a saldo.

Il calcolo genererà la voce “N737” per ciascun dipendente in forza (senza modificare alcun dato del cedolino), esponendo il totale dell`imposta dovuta in relazione alla rivalutazione maturata nell’anno in corso. Questa voce verrà ventilata nello storico “2392” e utilizzata dalla stampa del prospetto TFR.

Se la differenza tra il totale dovuto e l’acconto versato è a debito viene generata anche la voce “N793“; se invece la differenza tra il totale dovuto e l’acconto versato è a credito la voce generata sarà la”N794“.
Le voci N793 ed N794 riassumono rispettivamente il debito o il credito dell’intera azienda, e sono modificabili con la scelta “Pratiche” – “Denunce/Versamenti” – “Archivio voci totali azienda” (in corrispondenza del mese 12). Il calcolo determina il saldo come differenza tra il totale dovuto dai dipendenti nell’anno corrente (cioè la somma degli importi della voce “N737” per i dipendenti in forza e della voce “N735” per quelli licenziati) e l’acconto calcolato in precedenza ed esposto con la voce “N790” (acconto già versato in dicembre).

Gli importi dovuti all`Erario sono quelli risultanti dalla somma algebrica delle voci:


N793 – N794 + N795 – N796 = TOTALE PER F24

Tutte le voci sono presenti in “Pratiche” – “Denunce/Versamenti” – “Archivio voci totali azienda”.

Questi importi verranno inclusi nel modello F24 in scadenza il 16 febbraio dell’anno successivo, indipendentemente dalla modalità di versamento dell’irpef impostata nell’inquadramento dell’azienda.

Modifiche manuali dell’importo da includere nel modello F24

Per modificare manualmente gli importi da includere nel modello F24 basta entrare nella scelta “Pratiche” – “Denunce/Versamenti” – “Archivio voci totali azienda” e caricare la voce “N795” (se la differenza è a debito) o la voce “N796” (se la differenza è a credito).

Alternativamente si possono anche variare le voci N793 e N794 precaricate dal calcolo tenendo presente, però, che un ricalcolo ripristinerà i valori originari.

Trasferimento versamenti al modello F24

Il versamento dell’acconto viene trasferito al modello F24 insieme ai versamenti di competenza del mese di novembre.

Il saldo invece, essendo calcolato dopo il cambio anno (quindi dopo la chiusura del mese 12) ma storicizzato nel mese di dicembre dell’anno precedente, viene trasferito al modello F24 insieme ai versamenti del mese di gennaio dell’anno successivo.

Imposta riferita alla rivalutazione del TFR versato al fondo Tesoreria Inps

Introduzione normativa

L’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Serie Generale) – ALL. 1 – ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le cui modalità di finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, che viene gestito dall’Istituto per conto dello Stato su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.
Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 756.
I Decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 30 gennaio 2007 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007 – Serie Generale) emanati, rispettivamente, ex art. 1, co. 757 e ex art. 1, co. 765 della predetta legge n. 296 (ALL. 2 e 3), disciplinano le modalità di attuazione delle nuove previsioni normative.

Il Messaggio Inps n. 5859 del 7 marzo 2008 precisa che il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Con riferimento all’imposta sostitutiva (17%) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’applicazione e il versamento della stessa – con riferimento sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia a quella maturata presso il Fondo di Tesoreria – dovranno essere effettuati, nei termini stabiliti dall’articolo 11, c. 4 del D. lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, dal datore di lavoro.

Questi provvederà poi a conguagliare l’importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia contributiva DM10, compensando il credito maturato attraverso l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti.
L’importo dell’imposta sostitutiva sarà riportato sul quadro “D” del DM10, preceduto dal codice di nuova istituzione “PF30” con il significato di “importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria“.

Ai fini della compilazione del flusso EMens, dovrà essere riportato nell’elemento <Rivalutazione>, presente in <Contribuzione>, l’importo relativo alla rivalutazione ex art. 2120 c.c. delle quote TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.
Quest’ultima dovrà essere indicata nell’elemento <ImpostaSostitutiva>, presente in <Prestazione>.

Saldo Tesoreria

Il calcolo viene eseguito insieme a quello relativo all’imposta sostitutiva di cui ai paragrafi precedenti, generando la voce “2297” per esporre la quota parte dell’imposta riferita alla rivalutazione del TFR versato al fondo Tesoreria Inps (voce che viene ventilata nello storico “2492“).

Se la differenza tra il totale dovuto e l’acconto versato è a debito viene generata anche la voce “2303“; se invece la differenza tra il totale dovuto e l’acconto versato è a credito la voce generata sarà la”2304“.
Le voci 2303 ed 2304 riassumono rispettivamente il debito o il credito dell’intera azienda, e sono modificabili con la scelta “Pratiche” – “Denunce/Versamenti” – “Archivio voci totali azienda” (in corrispondenza del mese 12). Il calcolo determina il saldo come differenza tra il totale dovuto dai dipendenti nell’anno corrente (cioè la somma degli importi della voce “2297” per i dipendenti in forza e della voce “2295” per quelli licenziati) e l’acconto calcolato in precedenza ed esposto con la voce “2300” (acconto già versato in dicembre).

Gli importi dovuti all`Inps sono quelli risultanti dalla somma algebrica delle voci:

  2303 - 2304 + 2305 - 2306 = TOTALE PER DM10
  
 Tutte le voci sono presenti in "Pratiche" - "Denunce/Versamenti" - "Archivio voci totali azienda".
  

Questi importi verranno inclusi nel modello DM10 in scadenza il 16 febbraio dell’anno successivo.

Modifiche manuali dell’importo da includere nel modello DM10

Per modificare manualmente gli importi da includere nel modello DM10 basta entrare nella scelta “Pratiche” – “Denunce/Versamenti” – “Archivio voci totali azienda” e caricare la voce “2305” (se la differenza è a debito) o la voce “2306” (se la differenza è a credito).

Alternativamente si possono anche variare le voci 2303 e 2304 precaricate dal calcolo tenendo presente, però, che un ricalcolo ripristinerà i valori originari.

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