Incentivo all’esodo

Premessa

L’incentivo all’esodo non è una liberalità ma un corrispettivo.

La somma erogata al lavoratore a titolo di incentivo alle dimissioni non può essere ritenuta “erogazione liberale” non tassabile, ma deve essere assoggettata a tassazione separata.

L’art. 11, comma 1, lettera a) del T.U.I.R. contempla tra i redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 codice civile e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, nonché le altre indennità percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto.

L’incentivo all’esodo non ha natura liberale, ma costituisce una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (Cassazione Sezione Tributaria n. 864 del 22 gennaio 2001, Pres. Finocchiaro, Rel. Amari).

Sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni, se donne, e di 55, se uomini, l’imposta è determinata mediante l’applicazione dell’aliquota calcolata per la tassazione del tfr ridotta alla metà.

Modalità erogative

L’incentivo all’esodo può essere erogato utilizzando una delle seguenti voci:

  • 0653 Incentivo all`esodo
  • 0654 Incentivo all`esodo oltre i 50/55 anni

Qualora l’erogazione debba essere effettuata successivamente alla liquidazione del TFR, consultare l’apposito documento: Erogazioni successive alla liquidazione del TFR

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