Introduzione
L’apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista ovvero prevede che, in aggiunta al rapporto di lavoro vero e proprio, l’azienda si impegni a fornire al giovane apprendista la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Accanto alla formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell’imprenditore, l’apprendista deve frequentare corsi di formazione esterni all’azienda.
Questo tipo di contratto è di particolare interesse per il giovane che può svolgere un’esperienza lavorativa e nel contempo essere formato e per l’azienda che può beneficiare di notevoli sgravi sia contributivi che previdenziali, con la condizione che vengano rispettati gli obblighi formativi stabiliti per legge.
Beneficiari
Giovani, tra i 15 ed i 24 anni, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei rispetto all’attività da svolgere. Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 (Mezzogiorno e aree con difficoltà strutturali) e fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni di alto contenuto professionale. Questi limiti di età sono innalzabili di due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio nazionale.
Durata
Durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni o 5 nel settore artigiano.
Aziende abilitate
Aziende di tutti i settori, compresa l’agricoltura. L’art.16 della legge Treu stabilisce a favore delle aziende il riconoscimento delle agevolazioni contributive che coprono quasi il 100% degli oneri assicurativi e previdenziali a carico del datore di lavoro. Tali agevolazioni sono tuttavia subordinate all’effettiva partecipazione dell’apprendista ai corsi di formazione esterna.
Salari e contributi
Il salario dell’apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.
Formazione sul luogo di lavoro
Affidata all’imprenditore, nelle imprese artigiane o nelle piccole imprese industriali, o ad un tutore designato dall’imprenditore.
Formazione esterna
Non può essere inferiore a 120 ore medie annue. Va svolta durante l’orario di lavoro in strutture esterne all’azienda individuate dalle Regioni/Province competenti e deve essere certificata. L’azienda ha l’obbligo di nominare un tutore che coordini la formazione esterna con quella interna all’azienda. Con l’innalzamento a 18 anni dell’obbligo formativo i minorenni possono scegliere di adempiere a quest’obbligo facendosi assumere come apprendista. In questo caso, la formazione esterna è di 240 ore ed il giovane lavoratore guadagna un credito formativo utile se dovesse scegliere di continuare gli studi. Nelle 120 ore previste in più, almeno 8 ore devono essere dedicate all’orientamento professionale ed alla conoscenza dei diritti di cittadinanza (D.M. n.120 del 16 maggio 2001).
L’apprendistato, quindi, rappresenta una sorta di fase preliminare all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, e per la sua cessazione richiede un espresso atto di recesso, pertanto viene inquadrato come rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Inquadramento del rapporto di lavoro
- Impostare il campo “Qualifica” presente nell’inquadramento (del dipendente) al valore “A“, cioè “Apprendista“.
- Impostare il campo “Tipo di rapporto di lavoro” presente nell’inquadramento (del dipendente) al valore “1“, cioè “Rapporto di lavoro a tempo indeterminato“.
- Impostare il campo “Tipo di rapporto speciale” presente nell’inquadramento (del dipendente) al valore “6“, cioè “Apprendista“.
Inquadramento previdenziale
- Impostare il campo “Inquadramento contributi” presente nella posizione contributiva del dipendente indicando uno dei seguenti valori: “INPS.A.S“, “INPS.A.N“, “INPS.A.A“.
- I campi “Inquadramento esoneri” e “Inquadramento recuperi” presenti nella posizione contributiva del dipendente non vanno impostati.
- Impostare il campo “Voce per marche Inps” presente nella posizione contributiva del dipendente indicando la voce relativa al tipo di apprendistato in oggetto.
- Il campo “Minimale/retr.convenzionale” presente nella posizione contributiva del dipendente non va impostato.
- Impostare il campo “Sigla ctr. q.B DM/10 Inps” presente nella posizione contributiva del dipendente indicando uno dei seguenti valori: “20” o “21“.
- Il campo “Sigla rec. q.D DM/10 Inps” presente nella posizione contributiva del dipendente non va impostato.
- Impostare il campo “Qualifica previdenziale” presente nella posizione contributiva del dipendente indicando uno dei seguenti valori: “5” o “4“.
- Impostare il campo “Tipo contribuzione” presente nella posizione contributiva del dipendente indicando il valore “00“.
Inquadramento contrattuale
- Impostare il campo “Retribuzione per apprendistato” presente nell’inquadramento del dipendente.
- Impostare il campo “Data inizio apprendistato corrente” presente nell’inquadramento del dipendente. Qualora il dipendente abbia già svolto un periodo di apprendistato presso un altro datore, indicare la data di assunzione relativa al rapporto di lavoro corrente e impostare nel campo successivo il numero di mesi di apprendistato già svolti.
- Impostare il campo “N. mesi apprendistato in precedenti rapporti di lavoro” presente nell’inquadramento del dipendente, se ricorrono le condizioni (vedi punto precedente).
Modalità erogative
- Nessuna particolarità
Riferimenti normativi
- Legge 25/55 (Disciplina dell’apprendistato)
- Legge 56/87
- Art.16 Legge 196/97 (Norme in materia di promozione dell’occupazione)
- Circ. del Min. del Lavoro n. 126/97 (Norme in materia di apprendistato. Prime direttive applicative per consentire l’assunzione degli apprendisti)
- D.M. dell’8 aprile 1998 (Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti)
- Circ. del Min. del Lavoro n.93/98
- D.M. 179/99 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti)
- Circ. del Min. Lavoro n.80474/99 (Formazione per l’apprendistato)
- Legge 263/99
- D.M. n.359/99 (Disposizioni per l’attuazione dell’art.16 c.2,della L.24.6.1997, n.196 e successive modificazioni, recante: “Norme in materia di promozione dell’occupazione”)
- D.M. n.22/00 (Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell’articolo 16 della L.196/97 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”)
- Circ. del Min. Lav. n. 77/00 (Disposizioni per l’attuazione dei moduli aggiuntivi di formazione esterna per i giovani che assolvono l’obbligo formativo attraverso l’esercizio dell’apprendistato)
- Circ. del Min. Lav. n. 78/00 (Disposizioni per la partecipazione degli apprendisti alle attività di formazione esterna)
- Protocollo n.11241 del Min. del Lavoro del 21/2/2001 (Attività Formative per apprendisti: Risposte a quesiti)
- Protocollo n.11245 del Min. del Lavoro del 21/2/2001 (Apprendistato: Risposta a quesiti)
- Protocollo n.11246 del Min. del Lavoro del 21/2/2001 (Art.16 legge n.196/97 su formazione esterna nei contratti di apprendistato: Risposte a quesito)
- Protocollo n.34642 del Min. del Lavoro del 22/6/2001 (Attività formativa per apprendisti: Risposta a quesiti)