Dipendente Legge 56/87

Introduzione

Si tratta di un’agevolazione prevista per:

a) Assunzione di giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica

b) Trasformazione con rapporto a tempo indeterminato di apprendisti qualificati

Nel caso a) si applica ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero: contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti sia a carico del datore di lavoro (10% da “gennaio 2007”) sia a carico dell’apprendista (5,84% più l’aliquota dello 0,30% per Cigs ove dovuta per il settore di appartenenza). In considerazione di quanto stabilito dall’art. 1, c. 2 del Dlgs n. 297/2002, si ritiene che i limiti di età per l’assunzione di tali soggetti siano:

  • 25 anni per i soggetti in possesso di diploma non universitario
  • 29 anni per i soggetti in possesso di diploma universitario

Nel caso b) ai datori di lavoro che trasformano il rapporto di apprendistato in un rapporto a tempo indeterminato è concesso, per un anno dalla data di trasformazione, di continuare a versare la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (10% da “gennaio 2007”). Anche il contributo a carico del dipendente rimane quello previsto per gli apprendisti [5,84% da “gennaio 2007” più l’aliquota dello 0,30% (Cigs) ove dovuta per il settore di appartenenza]. Sotto l’aspetto previdenziale, i giovani trasformati sono considerati a tutti gli effetti come operai o impiegati.

I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.

Inquadramento del rapporto di lavoro

  • Impostare il campo “Tipo di rapporto di lavoro” presente nell’inquadramento (del dipendente) al valore “1“, cioè “Rapporto di lavoro a tempo indeterminato“.
  • Impostare il campo “Tipo di dipendente” presente nell’inquadramento (del dipendente) al valore “7“, cioè “Legge 56/87“.

Inquadramento previdenziale

  • Impostare il campo “Inquadramento contributi” presente nella posizione contributiva del dipendente, indicando uno dei seguenti valori: “INPS.L56.CIGS” se l’azienda versa il contributo per CIGS, altrimenti “INPS.L56“.
  • Impostare il campo “Inquadramento esoneri” presente nella posizione contributiva del dipendente.
  • Impostare il campo “Inquadramento recuperi” presente nella posizione contributiva del dipendente, indicando uno dei seguenti valori: “INPS.W.100” se il dipendente è inquadrato come operaio o “INPS.R.100” se invece la sua qualifica è di impiegato. In entrambi i casi però la riduzione riconosciuta dall’applicazione della L. 56/87 è del 100%.
  • Impostare il campo “Minimale/retr.convenzionale” presente nella posizione contributiva del dipendente.
  • Impostare il campo “Sigla ctr. q.B DM/10 Inps” presente nella posizione contributiva del dipendente, indicando uno dei seguenti valori: “W” nel caso in cui il lavoratore sia un operaio, “W00P” nel caso in cui sia operaio part-time, “R” se il lavoratore è inquadrato come impiegato, oppure “R00P” se è impiegato a part-time.
  • Impostare il campo “Sigla rec. q.D DM/10 Inps” presente nella posizione contributiva del dipendente non indicare nulla.
  • Impostare il campo “Qualifica previdenziale” presente nella posizione contributiva del dipendente, indicando le seguenti lettere: “R” se il dipendente è un impiegato, “W” se il dipendente è un operaio.
  • Impostare il campo “Tipo contribuzione” presente nella posizione contributiva del dipendente, indicando “00“, cioè “contribuzione ordinaria”.

Inquadramento contrattuale

  • Nessuna particolarità.

Modalità erogative

  • Nessuna particolarità.

Riferimenti normativi

  • Art.21, 22 e 23 Legge 56/87 (Disposizioni in materia di apprendistato)
  • Circ. Inps n. 274 del 3-12-1991 (Artt. 21 e 22 della legge 28.2.87, n. 56. Trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Assunzione di giovani diplomati. Integrazioni salariali e prestazioni di disoccupazione)

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