Inquadramento del rapporto di lavoro
- Nell’inquadramento del dipendente indicare nel campo “Tipologia generale” il valore 0, che significa “Dipendente art.49 c.1 del TUIR”;
- Sempre nell’inquadramento del dipendente indicare nel campo “Tipologia dipendente” il valore “1“, che significa “Dipendente pensionato”.
Modalità erogative
- Caricare le quota giornaliera di trattenuta pensione nell’archivio dell’inquadramento dipendente (sia per i full-time che per i part-time) e, se ricorrono le condizioni, indicare anche l’importo mensile (forfetizzato) della trattenuta da operare sulla 13ma mensilità.
- Aggiungere tra le voci ricorrenti quella relativa alla trattenuta pensione:
- “L001” (full-time) oppure “L003” (part-time) se titolare di pensione da lavoro dipendente;
- “L701” (full-time) oppure “L703” (part-time) se titolare di pensione da lavoro autonomo/artigiani;
- “L706” (full-time) oppure “L708” (part-time) se titolare di pensione da lavoro autonomo/coltivatori diretti, coloni, mezzadri;
- “L711” (full-time) oppure “L713” (part-time) se titolare di pensione da lavoro autonomo/commercianti;
- “L716” (full-time) oppure “L718” (part-time) se titolare di pensione dal FPLS (Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo);
- “L721” (full-time) oppure “L723” (part-time) se titolare di pensione dal FPSP (Fondo Pensione Sportivi Professionisti);
Attenzione: le voci L003, L703, L708, L713, L718, L723 relative alla trattenuta per i dipendenti part-time non devono avere la flag del riproporzionamento in quanto il calcolo si esaurisce con le formule sotto indicate.
Il calcolo della trattenuta pensione
Il calcolo della trattenuta pensione avviene secondo le seguenti specifiche:
- Nel caso dei full-time il calcolo operato è il seguente:
IMPORTO = TRATTENUTA_GG x GG_RETRIBUITI
- Nel caso dei dipendenti part-time il calcolo operato è il seguente:
DATOBASE = TRATTENUTA_GG x 6 / ORE_SETTIMANALI
(Presenti nell’orario di lavoro contrattuale associato al dipendente)
IMPORTO = DATOBASE x ORE_RETRIBUITE
Riferimenti normativi
- Legge 23 luglio 1991, n.223, art.19
- Circ. Inps n. 78 del 14 marzo 1992 (Art.19 della legge 23 luglio 1991, n.223. Anticipazione del pensionamento per vecchiaia dei lavoratori a tempo parziale)
- Circ. Inps n. 22 dell’8 febbraio 1999 (Articolo 77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro delle pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni)
- Circ. Inps n. 98 del 27 aprile 1999 (Nuove modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del mod. DM10/2 ai fini del versamento delle trattenute sulle retribuzioni ai pensionati occupati. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti)
- Circ. Inps n. 118 del 25-5-1999 (Aggiornamento delle procedure di calcolo che determinano l’importo delle quote di pensione incumulabili con redditi da lavoro)