Calcolo della liquidazione
I sostituti d’imposta devono tener conto del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziato nei modelli 730-3 che hanno elaborato, oppure nei modelli 730-4 trasmessi dal C.A.F, con la retribuzione erogata nel mese di luglio.
Caricamento dati e modalità operative
I risultati dell’assistenza fiscale vanno caricati nell’apposito archivio del dipendente denominato “Dati assistenza fiscale” (nel menu “Archivi” – “Dipendenti“).
I dati richiesti non riguardano soltanto le operazioni di liquidazione dei debiti e dei crediti nel cedolino paga, ma anche le informazioni richieste al sostituto in sede di dichiarazione 770 (come la data di ricezione, gli esiti, ecc.).
Qualora il sostituto riceva i risultati dell’assistenza fiscale su file telematico, è possibile acquisirli automaticamente mediante la scelta “Archivi” – “Dipendenti” – “Acquisizione risultati assistenza fiscale da file”
Questo automatismo acquisisce gli importi presenti nel file e imposta anche alcuni campi aggiuntivi. Vediamoli in dettaglio:
- Mese inizio assist. fiscale: viene riportato il mese di riferimento indicato nell’inquadramento della filiale associata al dipendente (vedi paragrafo “Inizio della liquidazione“), purché maggiore o uguale al mese 7 (luglio); a partire dall’anno 2009, infatti, le operazioni di conguaglio scatteranno sui cedolini del mese di luglio indipendentemente dal momento del pagamento indicato nell’inquadramento del dipendente
- Data ricezione: viene impostata la data presente nella form di selezione
Il mese di inizio delle operazioni di conguaglio (Mese inizio assist. fiscale) presente nell’archivio del dipendente serve a far scattare il calcolo degli interessi in caso di conguagli tardivi.
Più precisamente, qualora il mese di inizio dell’assistenza fiscale sia successivo al mese in elaborazione, in caso di somme a debito residue o di rateazione dei debiti si otterrà automaticamente il calcolo dei relativi interessi.
In riferimento al campo “Tipo conguaglio“, indicare uno dei seguenti codici:
- A – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;
- B – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;
- C – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
- D – Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito;
Nel campo “Tipo di Rettifica” indicare, qualora ricorrano le condizioni, uno dei seguenti codici:
- A – conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo;
- B – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;
- C – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa;
- D – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- E – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- F – rettifica del solo codice regione.
- G – rettifica del solo codice comune. (In tal caso i Valori Correnti devono risultare diversi dai Valori Originari).
Per i conguagli a rettifica che comportano un tardivo versamento delle somme dovute dall’assistito è prevista l’applicazione della sanzione sugli importi tardivamente versati dovuta ai sensi dell’art.13 del Dlgs 471/97; in tali ipotesi è comunque ammessa la possibilità di regolarizzare la violazione mediante applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso usufruendo del pagamento della sanzione in misura ridotta.
Il campo “Esito cong. 2 acc. Dic” (per il dichiarante) oppure “Esito cong. 2 acc.Con” va compilato indicando:
- A – richiesta di minore secondo o unico acconto;
- B – tutti gli importi da esporre sono inferiori a ad 1 unità di euro.
Inizio della liquidazione
La liquidazione dei risultati dell’assistenza fiscale inizia nel “Mese di inizio assist. fiscale” indicato nell’archivio dati per assistenza fiscale (vedi sopra).
Per quanto concerne l’eventuale secondo acconto Irpef, questo verrà trattenuto a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di novembre per i dipendenti retribuiti nel mese, mentre per quelli retribuiti il mese successivo la trattenuta scatterà sulle retribuzioni del mese di ottobre.
La liquidazione dei risultati dell’assistenza fiscale avviene solo nelle mensilità ordinarie (escluse quindi tredicesima e quattordicesima su cedolino separato) ma vengono utilizzati automaticamente anche i debiti derivanti dalle mensilità aggiuntive. Durante la preparazione de cedolino vengono caricate automaticamente sia le voci relative ai debiti da versare sia quelle relative ai crediti da rimborsare. In entrambi i casi vengono stornate le quote che sono state oggetto di liquidazione nei mesi precedenti.
Non esiste alcun controllo sulla capienza del netto in busta rispetto all’ammontare dei debiti; a fronte di un cedolino negativo è sufficiente che l’operatore riduca l’ammontare dei debiti presenti nella pagina “Input” del cedolino adeguandoli alla disponibilità di pagamento del dipendente. Nei casi in cui prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non deve effettuare i conguagli a debito e deve comunicare tempestivamente agli interessati gli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione presentata, che gli stessi dovranno versare direttamente.
I debiti risultanti dall’assistenza fiscale vengono utilizzati per la compensazione di eventuali crediti, non solo quelli conseguenti all’assistenza fiscale stessa.
Per evitare il loro utilizzo in sede di rimborso bisogna indicare i codici tributo da inibire nel campo “Cod. trib. non compensabili” presente in “Archivi” – “Ufficio/Soggetto responsabile” – “Anagrafica Ufficio/Soggetto responsabile dell’elaborazione”
Compenso azienda
Inserire il compenso spettante all’azienda se ha prestato assistenza fiscale diretta, utilizzando la voce “Q184” (“Compenso azienda 730“).
Il compenso spetta per ogni dichiarazione elaborata, considerando che l’elaborazione di una dichiarazione congiunta corrisponde, di fatto, all’elaborazione di due dichiarazioni. Il compenso, che è corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso.
Si precisa, infine, che ai sostituti d’imposta non spetta alcun compenso per l’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei C.A.F. che hanno prestato assistenza.
Casi particolari
Cessazione del rapporto di lavoro
Qualora prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione presentata, che gli stessi dovranno versare direttamente. In caso, invece, di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi complessivamente corrisposti nello stesso mese, con le modalità e i tempi ordinariamente previsti. Nei casi di comunicazioni relative a dichiarazioni modello 730 integrativo, il sostituto deve effettuare il rimborso nel primo periodo di paga utile, anche se diverso da dicembre. La dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.
Decesso del contribuente
Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio delle somme risultanti dal modello 730. Pertanto, se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate, ad esclusione degli acconti, dagli eredi stessi. Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi i relativi importi che potranno essere computati nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, o richiesti con istanza di rimborso.
Aspettativa senza retribuzione e casi analoghi
Per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale relative a lavoratori dipendenti posti in aspettativa senza retribuzione o analoga posizione, nonché a collaboratori coordinati e continuativi che non percepiscono compensi nel primo mese di effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta deve seguire le seguenti modalità. In presenza di un risultato contabile a credito per il contribuente, il sostituto deve effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio. Nel caso in cui l’ammontare risulti insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute nei successivi mesi del medesimo periodo d’imposta. Se alla fine del periodo d’imposta non è stato possibile effettuare l’intero rimborso, il sostituto deve comunicare all’interessato gli importi residui. In presenza di un risultato contabile a debito, il sostituto deve verificare se prima della fine del periodo d’imposta erogherà o meno a tali soggetti dei compensi. Se non erogherà alcun compenso sino alla fine del periodo d’imposta, il sostituto deve comunicare al contribuente l’importo delle somme che lo stesso dovrà versare autonomamente seguendo le modalità previste per i casi di cessazione in precedenza illustrate. Qualora, invece, corrisponderà a tali soggetti compensi prima del termine del periodo d’imposta, il sostituto dovrà far operare al contribuente la scelta tra il versamento diretto delle somme dovute ovvero la trattenuta nel primo mese utile, con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dalle norme vigenti.
Dichiarazione modello 730 rettificativa
Qualora pervenisse al sostituto un modello 730-3 o 730-4 riferito ad una dichiarazione rettificativa, i risultati dovranno essere caricati su un nuovo progressivo in modo da mantenere questi dati distinti da quelli relativi al primo modello 730-3 o 730-4 ricevuto.
Affinché vengano annullati i dati pervenuti con la prima dichiarazione è necessario:
- impostare il campo “Flag Annullamento” con valore 1 nella dichiarazione con progressivo 1.
- impostare il campo “Flag Rettificativo” con valore 1 nella nuova dichiarazione rettificativa pervenuta.
Qualora non sia ancora iniziata la fase di liquidazione, la procedura utilizzerà soltanto i dati inseriti nel nuovo progressivo. Al contrario, nel caso in cui il rettificativo sia pervenuto dopo l’inizio della liquidazione dell’assistenza fiscale, sarà necessario operare manualmente nel cedolino utilizzando le seguenti voci:
- “QT01“: Rett.Tratt. Irpef (+) Dichiarante
- “QT02“: Rett.Rimb. Irpef (+) Dichiarante
- “QT03“: Rett.Tratt. Add.Regionale (+) Dichiarante
- “QT04“: Rett.Rimb. Add.Regionale (+) Dichiarante
- “QT05“: Rett.Tratt. Add.Comunale (+) Dichiarante
- “QT06“: Rett.Rimb. Add.Comunale (+) Dichiarante
- “QT07“: Rett.Tratt. Primo Acconto Irpef (+) Dichiarante
- “QT08“: Rett.Tratt. Secondo Acconto Irpef (+) Dichiarante
- “QT09“: Rett.Tratt. Acc.Redditi Tass.Sep (+) Dichiarante
- “QT10“: Rett.Tratt. Acconto Add. Comunale (+) Dichiarante
- “QT11“: Rett.Tratt. Imp.Sost. DL93 (+) Dichiarante
- “QT12“: Rett.Tratt. Cedolare Secca (+) Dichiarante
- “QT13“: Rett.Rimb. Cedolare Secca (+) Dichiarante
- “QT14“: Rett.Tratt. Primo Acc.Ced.Secca (+) Dichiarante
- “QT15“: Rett.Tratt. Secondo Acc.Ced.Secca (+) Dichiarante
- “QT16“: Rett.Tratt. Ctr.Solidarieta` (+) Dichiarante
- “QT21“: Rett.Tratt. Irpef (-) Dichiarante
- “QT22“: Rett.Rimb. Irpef (-) Dichiarante
- “QT23“: Rett.Tratt. Add.Regionale (-) Dichiarante
- “QT24“: Rett.Rimb. Add.Regionale (-) Dichiarante
- “QT25“: Rett.Tratt. Add.Comunale (-) Dichiarante
- “QT26“: Rett.Rimb. Add.Comunale (-) Dichiarante
- “QT27“: Rett.Tratt. Primo Acconto Irpef (-) Dichiarante
- “QT28“: Rett.Tratt. Secondo Acconto Irpef (-) Dichiarante
- “QT29“: Rett.Tratt. Acc.Redditi Tass.Sep (-) Dichiarante
- “QT30“: Rett.Tratt. Acconto Add. Comunale (-) Dichiarante
- “QT31“: Rett.Tratt. Imp.Sost. DL93 (-) Dichiarante
- “QT32“: Rett.Tratt. Cedolare Secca (-) Dichiarante
- “QT33“: Rett.Rimb. Cedolare Secca (-) Dichiarante
- “QT34“: Rett.Tratt. Primo Acc.Ced.Secca (-) Dichiarante
- “QT35“: Rett.Tratt. Secondo Acc.Ced.Secca (-) Dichiarante
- “QT36“: Rett.Tratt. Ctr.Solidarieta` (-) Dichiarante
- “QT51“: Rett.Tratt. Irpef (+) Coniuge
- “QT52“: Rett.Rimb. Irpef (+) Coniuge
- “QT53“: Rett.Tratt. Add.Regionale (+) Coniuge
- “QT54“: Rett.Rimb. Add.Regionale (+) Coniuge
- “QT55“: Rett.Tratt. Add.Comunale (+) Coniuge
- “QT56“: Rett.Rimb. Add.Comunale (+) Coniuge
- “QT57“: Rett.Tratt. Primo Acconto Irpef (+) Coniuge
- “QT58“: Rett.Tratt. Secondo Acconto Irpef (+) Coniuge
- “QT59“: Rett.Tratt. Acconto Redditi Tass.Sep (+) Coniuge
- “QT60“: Rett.Tratt. Acconto Add. Comunale (+) Coniuge
- “QT61“: Rett.Tratt. Imp.Sost. DL93 (+) Coniuge
- “QT62“: Rett.Tratt. Cedolare Secca (+) Coniuge
- “QT63“: Rett.Rimb. Cedolare Secca (+) Coniuge
- “QT64“: Rett.Tratt. Primo Acconto Ced.Secca (+) Coniuge
- “QT65“: Rett.Tratt. Secondo Acconto Ced.Secca (+) Coniuge
- “QT66“: Rett.Tratt. Ctr.Solidarieta` (+) Coniuge
- “QT71“: Rett.Tratt. Irpef (-) Coniuge
- “QT72“: Rett.Rimb. Irpef (-) Coniuge
- “QT73“: Rett.Tratt. Add.Regionale (-) Coniuge
- “QT74“: Rett.Rimb. Add.Regionale (-) Coniuge
- “QT75“: Rett.Tratt. Add.Comunale (-) Coniuge
- “QT76“: Rett.Rimb. Add.Comunale (-) Coniuge
- “QT77“: Rett.Tratt. Primo Acconto Irpef (-) Coniuge
- “QT78“: Rett.Tratt. Secondo Acconto Irpef (-) Coniuge
- “QT79“: Rett.Tratt. Acconto Redditi Tass.Sep (-) Coniuge
- “QT80“: Rett.Tratt. Acconto Add. Comunale (-) Coniuge
- “QT81“: Rett.Tratt. Imp.Sost. DL93 (-) Coniuge
- “QT82“: Rett.Tratt. Cedolare Secca (-) Coniuge
- “QT83“: Rett.Rimb. Cedolare Secca (-) Coniuge
- “QT84“: Rett.Tratt. Primo Acconto Ced.Secca (-) Coniuge
- “QT85“: Rett.Tratt. Secondo Acconto Ced.Secca (-) Coniuge
- “QT86“: Rett.Tratt. Ctr.Solidarieta` (-) Coniuge
Dichiarazione modello 730 integrativa
Il contribuente che riscontra nel modello 730 errori od omissioni (ad esempio, oneri non precedentemente indicati o redditi indicati in misura superiore al dovuto), può presentare entro il 31 ottobre un nuovo modello 730 integrativo con la relativa documentazione. Anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un Caf.
a) Caso di maggior rimborso o minor debito.
Entro il 31 ottobre, il CAF deve far pervenire il modello 730-4 integrativo al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. In questo caso la differenza di imposta a credito del contribuente sarà rimborsata dal datore di lavoro come per il normale 730.
In alternativa il contribuente può presentare entro i termini prescritti un modello UNICO Persone fisiche. Presentando il modello UNICO integrativo non sarà possibile ottenere il rimborso dal datore di lavoro con la procedura prevista per il modello 730.
b) Caso di minor rimborso o maggior debito.
Ove il contribuente riscontri nel modello 730 presentato errori od omissioni, la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Unico Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, la regolarizzazione di eventuali debiti d’imposta può avvenire attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Si evidenzia che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e quindi, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730. Gli importi relativi alla dichiarazione integrativa vanno indicati negli appositi campi, e vanno associati ai risultati che di fatto integrano.
Dal punto di vista operativo i dati relativi alla variazione dovranno essere inseriti all’interno dell’unica dichiarazione (che avrà progressivo 1) a pag. 3 dell’archivio, nella sezione “Dichiarazione integrativa”. Sarà inoltre necessario valorizzare il campo “Dichiarazione Integrativa” con valore “S”, presente in pagina 1.
Qualora l’acquisizione dei risultati dell’assistenza fiscale venga fatta attraverso l’apposita utility, la valorizzazione di questi campi sarà automatica.
Stampa prospetto dati
Con la scelta “Archivi” – “Stampe e utilità dipendente” – “Stampa prospetto assistenza fiscale” è possibile stampare un prospetto che riepiloga la situazione dei dati relativi all’assistenza fiscale.
Con il campo “Quali documenti” presente in pagina 2 della form di selezione impostato a “M” (mai stampate) si ottiene la stampa di soli dipendenti che presentano dei residui da conguagliare (sia a debito che a credito).
Cambiando il valore da “M” a “T” (Tutti) si ottiene la stampa di tutti i dati: in sostanza un resoconto completo.
Questa stampa può essere effettuata ogni mese in quanto documenta anche i conguagli già effettuati e storicizzati.