Riforma ammortizzatori sociali: nuove aliquote CIG/FIS (Circolare INPS n. 76/2022)

Premessa normativa

L’INPS, con la Circolare n. 76/2022 e successivo Messaggio n. 2637/2022, ha dato attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali della legge di bilancio 2022. La stessa comporta una modifica delle aliquote contributive (c/dip e c/azi) e dei soggetti tenuti al versamento. Di seguito le principali novità:

  1. Vengono inclusi nel computo dei dipendenti ai fini delle soglie dimensionali anche i dirigenti, lavoratori a domicilio e gli apprendisti che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda
  2. Trattamenti di integrazione salariale sono estesi a lavoratori a domicilio e a tutti i tipi di apprendistato.
  3. Dal 01/01/2022 viene estesa, a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti da fondi di solidarietà di categoria, la disciplina in materia di CIGS. Rimangono esclusi i dirigenti.
  4. Da 1/01/2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro con almeno 1 dipendente (prima 5 dipendenti) che non rientrano nell’ambito di applicazione del CIGO e non aderiscono a Fondi di solidarietà bilaterali di settore.

Le  nuove aliquote in materia di FIS e CIGS (1/3 a carico dipendente e 2/3 a carico azienda) sono le seguenti:

FIS
Dipendenti Fino al 31/12/2021 2022 Dal 2023
Da 1 a 5 0,00% 0,15% 0,50%
>5 fino a 15 0,45% 0,55% 0,80%
>15 fino 0,65% 0,69% 0,80%
CIGS
Dipendenti Fino al 31/12/2021 2022 Dal 2023
> 15 0,90% 0,27% 0,90%

Nessuna variazione rispetto alla contribuzione CIGO.

Modalità operative

1 – CIGO: introdotta anche per apprendisti non professionalizzanti.
L’utente dovrà agganciare questi soggetti agli inquadramenti contributivi esistenti e già usati per gli altri apprendisti soggetti. Gli inquadramenti sono del tipo INPS.A.[ELIX]*

2 – CIGS: viene ampliata a tutti i datori con più di 15 dipendenti che già pagano il FIS (in aggiunta al FIS)
L’utente deve indicare nella posizione contributiva azienda se assoggettare o meno quella posizione Inps alla CIGS compilando l’apposito campo presente all’interno della posizione contributiva INPS dell’azienda (“Ctr. CIGS”).

3 – FIS: Si applica a tutti i datori di lavoro che non sono soggetti alla CIGO e che hanno almeno un dipendente in forza, a meno che per il settore non sia previsto un fondo di solidarietà bilaterale.
L’utente, all’interno della posizione contributiva INPS dell’azienda (sezione INPS) dovrà indicare al campo “Ctr. fondo integrazione salariale”:
– “3” per le aziende con media di dipendenti nel semestre da 1 a 5;
– “4” per le aziende del commercio con media di dipendenti nel semestre superiore a 50;

4 – Fondo di solidarietà bilaterale di categoria: i fondi di solidarietà bilaterale di categoria già costituiti sono:

  • Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico
  • Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo
  • Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
  • Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali 
  • Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali

Per gli utenti rientranti in queste categoria sono necessarie le seguenti configurazione:
1 – L’utente, all’interno della posizione contributiva INPS dell’azienda (sezione INPS) dovrà indicare al campo “Ctr. fondo integrazione salariale” il valore 9
2 – Sempre all’interno della posizione contributiva INPS dell’azienda (sezione inquadramento) sarà necessario indicare l’aliquota c/azi (campo “perc. c/azienda”) e c/dip (“perc. c/dip”) che viene applicata dal fondo (ad oggi 0,22 c/dip e 0,43 c/azi).

In questo caso opererà la voce I03A in luogo della I036. Eventuali variazioni di aliquota da parte del fondo andranno puntualmente variate all’interno della posizione contributiva INPS aziendale. 

5 – Caso particolare: aziende con meno di 5 dipendenti iscritte a uno dei Fondi di solidarietà bilaterale di categoria di cui sopra.
In questo caso la norma prevede che il fondo debba adeguarsi alla soglia dimensionale di accesso al Fondo già prevista per il FIS (almeno 1 dipendente) entro il 31/12/2022. In ogni caso, i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiori alla soglia prevista dai Fondi (3 dipendenti per le attività professionali, 5 per gli altri fondi), sono tenuti in via transitoria al versamento del contributo ordinario al FIS. In questi casi, si dovrà operare come descritto al punto 3, indicando il valore “3” al campo “Ctr. fondo integrazione salariale”.

Tutte le aliquote contributive collegate alle diverse configurazioni sono state aggiornate dalla procedura.

 

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