La transazione novativa: ambito e disciplina
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Questo è quanto dispone il primo comma dell’art. 1965 del Codice Civile; il secondo comma così recita: “Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa o della contestazione delle parti”.
Da ciò la dottrina ha distinto una transazione semplice, nella quale le reciproche concessioni restano nell’ambito della situazione giuridica dedotta in lite, da una transazione complessa, dove queste trascendono la sfera del rapporto litigioso e coinvolgono rapporti estranei alla lite, perdendo autonomia giuridica e divenendo elementi della transazione. C’è quindi un assorbimento di questi rapporti.
A questo proposito, parte della dottrina ritiene che l’effetto della transazione possa essere raggiunto anche attraverso la novazione, anche se la giurisprudenza ha affermato che l’estinzione in questo caso non ha effetto necessario e automatico. Il problema attiene, più che alla distinzione tra transazione semplice e transazione novativa, alla incompatibilità giuridica che esiste tra transazione e novazione. Nella prima il rapporto negoziale precedente viene assorbito, senza che la scomparsa rilevi, nella transazione; nella seconda si ha autonomia dei due rapporti.
Non è da sottovalutare, a questo proposito, anche la terminologia utilizzata: si parla di transazione novativa e non di novazione transattiva; la disciplina applicabile è infatti quella della transazione e non quella della novazione
La causa stessa è quella della transazione e non c’è assorbimento con quella della novazione. La giurisprudenza ha formulato queste interpretazioni utilizzando il disposto dell’art. 1976 Codice Civile e tutto ciò rileva soprattutto sul lato pratico: è utilizzato maggiormente lo schema della transazione novativa rispetto a quello della transazione semplice.
L’applicazione della transazione al diritto del lavoro.
Bisogna ora domandarsi se e come la novazione possa applicarsi all’ambito del diritto del lavoro. Se, in linea di principio, si ritiene ammissibile tale applicazione, è da rilevare preliminarmente che ne risulta particolarmente difficile la concreta applicazione. Il primo grande ostacolo è infatti rappresentato dalla caratteristica principale del rapporto di lavoro subordinato, che è la continuità dello stesso secondo il principio del favor lavoratoris. Il secondo ostacolo attiene soprattutto alle conseguenze: si pensi al computo dell’anzianità di servizio che verrebbe estinto per ricominciare a decorrere ex novo o alle conseguenze in tema di indennità.
Bisogna distinguere tra situazioni che comportano modificazioni al rapporto di lavoro e vera novazione, e tra novazione soggettiva e novazione oggettiva.
Partendo dal primo argomento si deve sottolineare un’ulteriore caratteristica del rapporto di lavoro subordinato: la personalità della prestazione del debitore, o per meglio dire la sua infungibilità. L’adempimento della prestazione lavorativa, per le sue caratteristiche appunto, deve essere effettuata dal debitore e non è equivalente a quella di altra persona. Per quel che concerne le modificazioni attinenti alla persona del datore di lavoro, queste sono ammissibili e disciplinate dal legislatore. Si ritiene infatti ammissibile un cambiamento della persona del datore e a tale mutamento corrispondono precisi diritti in capo al lavoratore. E’ da rilevare infine che tale applicazione investe anche i dipendenti pubblici in caso di modificazione del soggetto pubblico datore di lavoro.
Le fattispecie attengono ad esempio al trasferimento di azienda, alla cessione del contratto, alla successione mortis causa e alle stesse modificazioni del rapporto sociale. Un altro tipo di modificazione che non può essere contemplata come novazione attiene al mutamento della categoria professionale, delle mansioni e della retribuzione; in particolare, l’assegnazione di mansioni superiori, alla quale corrisponda un aumento della retribuzione, non comporta un passaggio alla “categoria” superiore e conseguentemente non comporta novazione del contratto.
Nonostante la difficoltà di applicare tale schema negoziale all’ambito del rapporto di lavoro, la giurisprudenza si è sforzata di riconoscere la fattispecie restringendo notevolmente l’ambito operativo. Si ritiene, infatti, necessario un reale accordo tra le parti che escluda la simulazione in danno al lavoratore. Inoltre il semplice mutamento di attività (o di settore) non comporta novazione. Occorre una modificazione dell’oggetto in senso qualitativo, non solo quantitativo.
Si ritiene, quindi, che la novazione, per essere applicata, debba superare un duplice ostacolo: non essere stata operato in danno al lavoratore, il cui intento fraudolento si presume, e spetta al datore di lavoro fornire la prova contraria della volontà delle parti di novare il rapporto, e – per converso – l’ammissibilità nel solo interesse del lavoratore, non solo per la tutela del datore di lavoro.
Trattamento fiscale delle somme erogate
Le somme corrisposte a titolo di preavviso, ovvero per effetto di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o di transazione relativa alla risoluzione dei rapporto di lavoro, o, ancora, per incentivo all’esodo (identificate genericamente nel CUD e nel modello 770 con il termine “Altre indennità e somme”), la base imponibile è costituita dall’intero importo corrisposto, al netto dei soli contributi previdenziali obbligatori per legge.
Non vi è alcun limite alla deducibilità dei contributi a carico del dipendente e per la tassazione viene applicata la stessa aliquota utilizzata ai fini della tassazione del TFR.
Continuano ad applicarsi (anche successivamente alla revisione della tassazione del TFR entrata in vigore dall’1/1/2001) la disposizione contenuta nell’art. 17, comma 4) bis, del TUIR che prevede un regime fiscale agevolato sulle somme corrisposte per incentivare l’esodo dei dipendenti che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 se uomini, che prevede l’applicazione dell’aliquota utilizzata per la tassazione del TFR ridotta alla metà.
Modalità erogative
La transazione novativa può essere erogata utilizzando una delle seguenti voci:
- 0658 Transazione novativa
- 0659 Transazione novativa oltre i 50/55 anni
Va precisato che attualmente la normativa non prevede l’applicazione della riduzione dell’aliquota (o dell’imponibile) alla transazione novativa.
Qualora l’erogazione debba essere effettuata successivamente alla liquidazione del TFR, consultare l’apposito documento: Erogazioni successive alla liquidazione del TFR