Trattamento Integrativo e Ulteriore detrazione

Con il DL 3/2020 convertito in Legge 21/2020 viene confermata l’entrata in vigore, a partire dal 1 luglio 2020, di nuove misure di sostegno al reddito che vanno a sostituire il c.d Bonus Renzi (DL. 66/2014). Le misure consistono in:

  • Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 
  • Nuova ulteriore detrazione fiscale 

Trattamento integrativo al reddito

Il trattamento integrativo dei redditi consiste in un credito IRPEF ed è applicabile per prestazioni rese dal 1° luglio 2020 a titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilato complessivamente non superiore a 28.000 euro per il periodo di imposta, salvo abbiano un’imposta lorda positiva (al netto delle detrazioni da lavoro dipendente).

Il trattamento Integrativo spetta in misura piena: 

  • 600 euro per l’anno 2020 (da luglio a dicembre)
  • 1200 euro dall’anno 2021

Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, si rilevi la non spettanza del trattamento si provvede al recupero. Se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero andrà fatto in otto rate. 

Operatività in procedura

Le voci relative al trattamento integrativo al reddito sono le seguenti:

  • N66A: Trattamento Integr. Al Redddito erogato
  • N66B: Trattamento Integr.Non spett. (1^ o Unica Rata)
  • N66C: Trattamento Integr. Al Redddito dati tecnici Le voce opererà per tutti i dipendenti e riepiloga i dati utili alla determinazione della spettanza del credito (salvo non sia impostata la proprietà libera descritta di seguito che inibisce l’erogazione del trattamento integrativo)
  • N66D: Trattamento Integr.Non spett. (Rate residue)
  • N66E: Trattamento Integr.Non spett. (Rata AP)  la voce opererà a partire da gennaio 2021
  • 7668: Trattamento Integ.DL.3/2020 erogato (voce MANUALE)

NON EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO O EROGAZIONE IN SEDE DI CONGUAGLIO: con la proprietà libera “AP_IRPEF_DL66_NoBeneficio_2021” valorizzata a 1, viene inibita l’erogazione  del Trattamento Integrativo. Nel caso in cui si scelga di erogare il trattamento integrativo solo in sede di conguaglio, la proprietà libera attiva (valorizzata a 1) dovrà essere disattivata (valore zero) prima dell’elaborazione dei cedolini di dicembre.

Se si vuole operare manualmente, va utilizzata la voce 7668. In questa voce vanno anche indicati i giorni di spettanza. La voce verrà storicizzata al pari della voce N66A.

Specifiche di calcolo

Determinazione tetto imponibile fiscale: il dato viene mostrato in corrispondenza della colonna “Dato base” della voce N66C e viene determinato moltiplicando l’imponibile del mese (+ eventuali imponibili di cedolini parziali o aggiuntivi) per il moltiplicatore configurato in pag. 6 dell’inquadramento. In particolare: se il campo “molt. impon. x bonus DL66” è impostato con valore 0, viene preso in considerazione il campo “molt. impon. fiscale mese”, altrimenti, si tiene conto del valore del primo.

Se è attiva la proprietà libera “AP_IRPEF_DL66_ProiettaImpon” l’imponibile fiscale viene determinato facendo la media degli imponibili AC + l’imponibile del mese, suddivisi per il numero di mensilità retribuite (storico 42) per il moltiplicatore configurato in pag. 6 dell’inquadramento. Se lo storico 42 ha un numero di mesi inferiore rispetto a quelli in cui è presente l’imponibile fiscale, viene utilizzato quest’ultimo dato come numero di mensilità retribuite. Per sapere se una proprietà libera è in uso si rimanda all’apposito documento.

Affinchè venga erogato il Trattamento integrativo nel mese è necessario che la proiezione dell’imponibile fiscale sia minore o uguale a 28.000 euro. 

Numero giornate: il dato viene mostrato in corrispondenza della colonna “Perc” della voce N66C e nel mese è uguale ai giorni fisco. A conguaglio è uguale al totale dei giorni fisco da luglio a dicembre (massimo 184). Per l’anno 2020, se il dipendente è stato in forza tutto l’anno, i giorni per il trattamento integrativo verranno massimizzati a 183 (anno bisestile).

Irpef e detrazione lavoro dipendente: i dati vengono mostrati rispettivamente in corrispondenza della colonna “Quantità” e “Oregg” della voce N66C e vengono determinati in base all’imponibile fiscale proiettato. Affinchè venga erogato il Trattamento integrativo nel mese è necessario che l’irpef sia maggiore rispetto alle detrazioni. 

Restituzione del Trattamento Integrativo non spettante

Se in sede di conguaglio si rileva la non spettanza del bonus erogato, con voce N66B verrà trattenuto la quota non spettante. Se l’importo è inferiore o uguale a 60 euro verrà trattenuto in unica soluzione, altrimenti la voce N66B tratterrà 1/8 dell’importo da restituire. Il residuo verrà esposto con voce N66D. Verrà trattenuto in unica soluzione anche nel caso di conguaglio per cessazione. 

Se alla restituzione Trattamento integrativo si presenta l’ipotesi del riconoscimento dell’ulteriore detrazione, queste regole possono derogare. Tutte le informazioni sui diversi tipi di conguaglio fiscale sono contenute nell’apposito documento.

Storici di appoggio

Gli storici utili alla verifica dei dati del Trattamento integrativo sono i seguenti:

  • 2133  – Giorni Trattamento Integr. DL 3/2020: vengono storicizzati i giorni per cui è stato erogato il credito
  • 2159 – Trattamento Integr. DL 3/2020: viene storicizzato l’importo del credito erogato.

Ventilazioni contabili

Le voci di erogazione e restituzione del trattamento integrativo sono ventilate in un nuovo conto P.300.1701 (Credito DL. 3/2020 (Tra.Integ.) c. 1701). 

ATTENZIONE: se vengono utilizzate strutture contabili personalizzate (la struttura contabile utilizzata è configurata a pag. 2 dell’inquadramento azienda. E’ personalizzata se diversa da 0= standard) si ricorda che è necessario duplicare le ventilazioni nella propria struttura contabile, modificando il cod. struttura contab. con l’id impostato nell’inquadramento azienda.

Versamento in F24

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 35/E del 26/06/2020 che istituisce il codice tributo 1701, che dovrà essere utilizzata nel Mod. F24 per il recupero delle somme erogate in busta paga ai lavoratori aventi diritto a titolo di trattamento integrativo.

NOTE BENE: La Risoluzione n. 35 non fa riferimento al caso in cui codice tributo 1701 risulti essere a debito e non a credito. La procedura, in attesa di ulteriori specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate tratta il 1701 alla stregua del codice tributo 1655 (Bonus DL 66/2014). 

Il codice Tributo è presente in procedura già corredato dalle relative Regole di compensazione. Di default il credito 1701 è configurato per compensarsi con debiti F24 di qualsiasi tipologia. Le regole di compensazione possono essere variate dall’utente. Per maggiori informazioni sulla procedura di inserimento/modifica delle regole di compensazione si rimanda all’apposito documento.

 

Ulteriore detrazione fiscale

I beneficiari dell’ulteriore detrazione fiscale sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati il cui reddito complessivo è compreso tra 28.000 e 40.000 e spetta per prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Di seguito le formule per la determinazione della detrazione:

Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio si rilevi la non spettanza del trattamento si provvede al recupero. Se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero andrà fatto in otto rate. 

Operatività in procedura

Le voci relative all’ulteriore detrazione fiscale sono le seguenti:

  • N105: ulteriori detrazione lavoro dipendente (almenta lo storico 2126)
  • N130: Ult. Detraz. Lav.dip. Non spettanti (1^ o Unica Rata)
  • N131: Rata Ult. Detraz. Lav.dip. Non spettanti

Specifiche di calcolo

Reddito complessivo: il reddito complessivo per la determinazione della spettanza e dell’importo della detrazione viene calcolato moltiplicando l’imponibile fiscale del mese (+ eventuali imponibili di cedolini parziali o aggiuntivi) per il moltiplicatore configurato in pag. 7 dell’inquadramento. Non viene quindi tenuto in considerazione l’imponibile fiscale progressivo. 

NOTA BENE: si raccomanda l’allineamento tra il moltiplicatore di pag. 7 e di pag. 6.

Giorni detrazione: i giorni detrazione sono uguali ai giorni fisco del mese. A conguaglio è uguale al totale dei giorni fisco da luglio a dicembre (massimo 184). Per l’anno 2020, se il dipendente è stato in forza tutto l’anno, i giorni per il trattamento integrativo verranno massimizzati a 183. 

Restituzione dell’ulteriore detrazione non spettante. 

Se in sede di conguaglio si rileva la non spettanza dell’ulteriore detrazione, con voce N130 verrà trattenuto la quota non spettante. Se l’importo è inferiore o uguale a 60 euro verrà trattenuto in unica soluzione, altrimenti la voce N130 tratterrà 1/8 dell’importo da restituire. 

Al fine del conguaglio e della corretta esposizione dei dati, nella sezione fisco del cedolino le voci saranno così movimentate:
 
  • N131 (totale ulteriore detrazione non spettante): voce in competenza per erogare quanto già calcolato durante l’anno come importo di ulteriore detrazione.
  • N130 (restituzione ulteriore detrazione non spettante): voce in ritenuta per trattenere parte (1/8) o l’intera quota di ulteriore detrazione non spettante. 

Poichè l’operazione di conguaglio non considera l’ulteriore detrazione da restituire con conseguente calcolo di una irpef netta più alta, la procedura, per permettere la restituzione a rate, riconosce nuovamente in competenza l’importo di cui si è beneficiato durante il 2020 (per compensare appunto l’irpef più alta) con voce N131 e ne trattiene una sola rata (o 1/8) con voce N130 a partire dal cedolino di conguaglio.

Se alla restituzione dell’ulteriore detrazione si presenta l’ipotesi del riconoscimento del trattamento integrativo, queste regole possono derogare. Tutte le informazioni sui diversi tipi di conguaglio fiscale sono contenute nell’apposito documento.

Storici di appoggio

Gli storici utili alla verifica dei dati del Trattamento integrativo sono i seguenti:

  • 2134  – Giorni Ult.Det.: vengono storicizzati i giorni per cui è stata fruita la detrazione
  • 2126 – Ult detraz. lav. dipendendente: viene storicizzato l’importo della detrazione fruita
  • 2135 – Ult.Det.Lav.Dip non spettante (1^ rata)
  • 2136 – Ult.Det.Lav.Dip non spettante (Rate A.S.)

Dati altri rapporti di lavoro

Nell’archivio “Dati altri rapporti di lavoro” sono stati implementati i campi relativi al trattamento integrativo e alle detrazioni ulteriori, in particolare:

  • Giorni detraz. Ult.
  • Detrazioni Ult. lav. dip
  • Tra. Integr. DL 3/2020

Opzioni sulle detrazioni

Se si desidera inibire l’erogazione dell’ulteriore detrazione è necessario impostare in pag. 7 dell’inquadramento del dipendente, in corrispondenza del campo “Opzioni detraz./deduzioni”:

  • il valore 5 “Non attribuisce ulteriore detrazione lav. dip. (DL. 3/2020)” – in questo caso non viene attribuita solo l’ulteriore detrazione
  • valore 1 “Non attribuisce detrazioni per lavoro dipendente – in questo caso non vengono attribuite nè le detrazioni da lavoro dipendente, nè le altre detrazioni
  • valore 12 “Non attribuisce alcuna detrazione” – viene inibita l’attribuzione di qualsiasi detrazione.
  • valore 6 “Non attribuisce ulteriore detrazione lav. dip nel mese ma solo su conguaglio” – l’ulteriore detrazione, se spettante, verrà erogata solo a conguaglio
  • valore 7 “Non attribusice ult. detrazione lav. dip e detrazioni annuali lav. dip sui redditi < 8000 euro (opzioni 2 + 5) – non vengono attribuite detrazioni per redditi inferiori a 8000 euro.

Casi particolari

1 – CoCoCo/Amministratori con retribuzione saltuaria

Per l’anno 2020, nel caso di collaboratori/amministratori con retribuzione di più mesi nello stesso cedolino, vanno indicate: 

  • – voce TM03 il numero di mensilità, 
  • – voce TG04 numero totale di giornate fisco del periodo. 

Per il calcolo corretto del Trattamento Integrativo va valorizzata la voce TG24 che dovrà contenere il di cui delle giornate indicate nella voce TG04 di competenza del solo Bonus Renzi. 

2 – L’imponibile fiscale che viene proiettato dalla procedura è più basso di quello che verrà effettivamente calcolato a conguaglio e preferirei che operasse l’ulteriore detrazione e non il Trattamento Integrativo

In questo caso, è possibile valorizzare a pag. 7 dell’inquadramento del dipendente il campo”Redd. per detrazioni” indicando il reddito presunto del dipendente. Si ricorda che il conguaglio verrà comunque fatto sulla base dell’imponibile fiscale effettivo, salvo non venga valorizzato a 1 (reddito complessivo utilizzato anche dal conguaglio) il campo “Tipo Reddito”.

3 – Erogazione del trattamento integrativo a dipendenti con imposta lorda inferiore a detrazioni a causa degli ammortizzatori sociali

L’erogazione del trattamento integrativo potrà essere “forzato” nel caso in cui non ricorrano le condizioni (imposta inferiore a detrazioni) con la voce 7669, già valorizzata a 1, che può essere impostata come ricorrente a livello dipendente o azienda (nel caso in cui tutti i dipendenti presentino questa casistica). 

E’ inoltre presente una proprietà libera “AP_IRPEF_DL66_AltriRedditi”, già utilizzata per il Bonus Renzi, utile a indicare l’importo relativo ad altri redditi affinchè vengano considerati ai fini della proiezione dell’imponibile fiscale annuo per l’erogazione del trattamento integrativo e del bonus Renzi. 

Si fa presente che se è già presente la proprietà libera che inibisce l’erogazione del trattamento integrativo, la voce 7669 non avrà effetti. 

 

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