Nuove funzionalità
- Contributo al Fondo di Integrazione Salariale (messaggio Inps n.306 del 26/1/2016)
- Variazione aliquote finanziamento CIGO per l’anno 2016
- Aggiornamento quote EBAV come da indicazioni dell’ente
- Aggiornato file telematico per il 2016
- Incentivi biennali per i dipendenti assunti nel 2016 (40%)
Contributo al Fondo di Integrazione Salariale (Messaggio Inps n.306 del 26/1/2016)
Il Decreto legislativo n. 148/2015 ha previsto che il Fondo di solidarietà residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale sono finanziate dai seguenti contributi:
- I datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% (contro lo 0,50% del 2015) della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori; continuerà a operare la voce I036 come in precedenza.
- I datori di lavoro che occupano mediamente da sei a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori; per queste aziende opererà la voce I037 di nuova istituzione condizionata dall’indicazione del codice “2” nel campo “Ctr. Fondo Integ.salariale” presente in pag.2 della posizione contributiva Inps aziendale.
I datori di lavoro di cui alla lettera a) del precedente paragrafo e che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione – pari allo 0,65% – dal 1° gennaio 2016.
Rimangono ferme le medesime modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale con circolare n.100/2014.
In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni da parte dell’INPS in merito alle modalità di denuncia e di versamento.
Operativamente sono stati fatti dei cambiamenti e livello di aliquote contributive. Più precisamente:
- La voce contributiva I036 che in precedenza era presente all’interno di molti inquadramenti contributive è stata tolta;
- La stessa voce I036 è stata attivata nella sezione relativa ai contributi di carattere generale, che scattano indipendentemente dall’inquadramento contributivo del dipendente;
- Lo stesso è stato fatto per la voce I037 di nuova istituzione;
- Ad entrambe le voci sono state applicate alcune condizioni che ne consentono l’applicazione:
- La voce I036 opera solo se in pag.2 della posizione contributiva Inps dell’azienda il campo “Ctr. fondo integ.salariale” vale 1;
- La voce I037 opera solo se in pag.2 della posizione contributiva Inps dell’azienda il campo “Ctr. fondo integ.salariale” vale 2;
- Entrambe le voci NON operano se la “Qualifica” Inps presente in pag.2 della posizione contributiva del lavoratore vale “3”, “9”, “S”, “U”
- Qualora il lavoratore sia un apprendista, ovvero con qualifica Inps uguale a “5”, entrambe le voci operano solo se il campo “Tipo lavoratore” presente in pag.2 della posizione contributiva del lavoratore vale “PB” (apprendistato professionalizzante).
Variazione aliquote finanziamento CIGO per l’anno 2016
Le aliquote per il finanziamento della CIGO vengono aggiornate dalla revisione corrente limitatamente agli inquadramenti previdenziali dell’Industria i genere (INPS.01.XX.X) e dell’Artigianato Edile e Lapideo (INPS.04.03.X, INPS.04.04.X, INPS.04.05.X, INPS.04.06.X), come indicato dall’Inps nel Messaggio n.24 del 5/1/2016. L’attività di aggiornamento, pertanto, non applica le variazioni a tutte le tabelle contributive, ed è NECESSARIO che l’utente svolga alcune semplici attività di verifica, PRIMA DI ELABORARE LE BUSTE PAGA DEL 2016, così come illustrato di seguito.
Precisiamo che le novità di cui stiamo trattando non si applicano, per ora, al settore dell’Agricoltura.
- Controllare e/o modificare le aliquote CIGO
1.1 Entrate nella scelta “Tabelle” – “Previdenziali/Assistenziali” – “Aliquote contributi”
1.2 Nel pannello di navigazione di sinistra (ad albero), selezione il seguente tipo di navigazione: “Aliquote contributive per voce (usate)”. Questa modalità vi mostrerà solo gli inquadramenti contributivi effettivamente utilizzati dai dipendenti in forza.
1.3 Sempre nel pannello di navigazione di sinistra (ad albero) seleziona l’ente INPS, la voce I010 che identifica il contributo per il finanziamento della CIGO e compariranno tutte le aliquote da verificare e/o modificare.
- Controllare e/o modificare le aliquote CIGO e CIGS nell’inquadramento dei dipendenti in apprendistato “professionalizzante”
2.1 Sono stati rilasciati alcuni nuovi inquadramenti relativamente all’Apprendistato. In particolare, i nuovi inquadramenti riguardano gli apprendisti dei settori sopra indicati (Industria in genere, Artigianato Edile e Lapideo) di tipo “professionalizzante”. E’ NECESSARIO modificare manualmente l’inquadramento contributivo di questa tipologia di apprendisti che risultano in forza presso le aziende di questi settori attribuendo loro uno dei nuovi codici rilasciati affinchè siano applicati anche a loro i contributi relativi al finanziamento di CIGO e/o CIGS previsti dalla nuova normativa. Per svolgere questa attività operare come segue:
2.2 Entrate nella scelta “Archivi” – “Dipendenti” – “Posizioni contributive”
2.3 Nel pannello di navigazione di sinistra (ad albero), selezione il seguente tipo di navigazione: “Posiz. contributive Apprendisti”. Questa modalità vi mostrerà solo le aziende con dipendenti che hanno una posizione contributiva come apprendista (ovvero il campo Qualifica di pag. 2 con valore “5”). Selezionare l’Ente INPS.
2.4 Fra tutte le posizioni contributive evidenziate alcune possono riferirsi a un periodo di apprendistato concluso: non è necessario modificarle. Altre si riferiscono a periodi di apprendistato in essere e per queste va modificato l’inquadramento contributivo indicando, solo se sussistono le condizioni per la variazione, uno dei nuovi inquadramenti rilasciati.
2.5 Questo l’elenco dei nuovi inquadramenti per l’apprendistato, che si aggiungono a quelli esistenti che rimangono operativi:
- A.E.1.CIG – Apprendisti 1mo anno – Edilizia 0-50 e +50 dip. CIG
- A.E.2.CIG – Apprendisti 2do anno – Edilizia 0-50 e +50 dip. CIG
- A.E.3.CIG – Apprendisti dal 3zo anno – Edilizia 0-50 e +50 dip. CIG
- A.E.NC.CIG – Apprendisti 2012-2016 – Edilizia max 9 dip. – 3 anni no ctr. c/azi CIG
- A.I.1.CIG – Apprendisti 1mo anno – Industria 0-50 dip. CIG
- A.I.2.CIG – Apprendisti 2do anno – Industria 0-50 dip. CIG
- A.I.3.CIG – Apprendisti dal 3zo anno – Industria 0-50 dip. CIG
- A.I.6.CIG – Apprendisti 1mo anno – Industria +50 dip. CIG
- A.I.7.CIG – Apprendisti 2do anno – Industria +50 dip. CIG
- A.I.8.CIG – Apprendisti dal 3zo anno – Industria +50 dip. CIG
- A.I.NC.CIG – Apprendisti 2012-2016 – Industria max 9 dip. – 3 anni no ctr. c/azi CIG
- A.L.1.CIG – Apprendisti 1mo anno – Lapidei 0-50 e +50 dip. CIG
- A.L.2.CIG – Apprendisti 2do anno – Lapidei 0-50 e +50 dip. CIG
- A.L.3.CIG – Apprendisti dal 3zo anno – Lapidei 0-50 e +50 dip. CIG
- A.L.NC.CIG – Apprendisti 2012-2016 – Lapidei max 9 dip. – 3 anni no ctr. c/azi CIG
- A.NC.CIGS – Apprendisti 2012-2016 – Altri settori max 9 dip. – 3 anni no ctr. c/azi CIGS
- A.X.1.CIGS – Apprendisti 1mo anno – Solo CIGS
- A.X.2.CIGS – Apprendisti 2do anno – Solo CIGS
- A.X.3.CIGS – Apprendisti dal 3zo anno – Solo CIGS
- Ricalcolare le pratiche di CIGO e CIGS, del solo periodo settembre-dicembre 2015, relative alle aziende per le quali è cambiato il regime contributivo, in modo da rideterminare il contributo addizionale che, a partire dalla settimana n.39 del 2015, dovrà essere calcolato sulla retribuzione reale e non sull’importo riconosciuto dall’Istituto.
Aggiornamento quote EBAV come da indicazioni dell’ente
A partire da gennaio 2016 è stata istituita una nuova quota denominata “Quota FSBA“, calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
La quota si applica a tutti i settore con esclusione delle aziende che presentano i valori 2, 4, 6 nel campo “Azienda NON artigiana” della posizione contributiva aziendale. Suggeriamo di verificare la correttezza di questo parametro che fino ad oggi non aveva alcuna valenza contributiva, e può non essere stato aggiornato nel tempo.
Aggiornato file telematico per il 2016
Sono state aggiornate le procedure di produzione dei file telematici relativi alle Comunicazioni Obbligatorie recependo le variazioni degli standard tecnici conseguenti alle nuove disposizioni introdotte dai decreti attuativi del Jobs Act de dell’Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015 recante “Linee Guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”.
L’aggiornamento ha comportato la creazione di due nuovi campi nell’archivio del rapporto di lavoro per indicare le assunzioni obbligatorie e la categoria del lavoratore coinvolto. Contestualmente vengono meno i precedenti campi facenti riferimento alla L.68.
Incentivi biennali per i dipendenti assunti nel 2016 (40%)
Si tratta della riedizione della facilitazione contenuta nella legge 190/14 e rivolta alle assunzioni/stabilizzazioni del 2015: per il 2016 l’esonero contributivo non sarà totale ma verrà riconosciuto nella misura massima del 40% degli oneri previdenziali dovuti dall’azienda e, comunque, sino a 3.250 euro annui.
Questa gestione è in fase di completamento e verrà rilasciata entro la fine della settimana.