Versione Paghe 05.19.3405 (3 Gennaio 2020)

Nuove funzionalità
 

Comunicazioni

Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
 
L’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, alla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24. Nello specifico, viene esteso l’obbligo dell’utilizzo dei servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria nel caso di deleghe contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione (oltre alle deleghe “a saldo zero” per le quali vigeva già l’obbligo) a partire dalle deleghe del mese di gennaio 2020 (scadenza 16/01/2020).
Con Risoluzione N.110/E del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate specifica che i crediti in oggetto sono tutti quelli gestiti dal sostituto d’imposta e quindi quelli da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), quelli da conguaglio da assistenza fiscale (730), il credito DL.66/2014 (cd. Bonus Renzi), i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione e il credito derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.
L’invio attraverso le nuove modalità (Desktop telematico, F24 web, F24 online) può essere effettuato direttamente dal sostituto o lo stesso potrà avvalersi di un intermediario abilitato.
Dal punto di vista operativo, la generazione del file telematico è disponibile al percorso:
 
         Pratiche – Modello F24 – Flussi F24 Entratel – Creazione flusso deleghe F24

Aspettativa e distacco per cariche sindacali o elettive

Con Messaggio n. 3971 del 31/10/2019 l’Inps riassume gli adempimenti in capo al datore di lavoro nel caso in cui un dipendente sia assente per aspettativa sindacale, distacco sindacale o aspettativa per cariche pubbliche. In particolare, a decorrere dal flusso Uniemens di competenza del mese di gennaio 2020, i datori saranno tenuti a comunicare all’INPS gli elementi utili al calcolo degli accrediti figurativi della contribuzione.

Dal punto di vista operativo, in paghe è necessario indicare in pag. 2 dell’inquadramento del dipendente la tipologia di sospensione (e di seguito le date di inizio e fine):

  • S= aspettativa per cariche sindacali al quale corrisponderà il codice “3S” nell’elemento Uniemens <TipoCessazione>
  • D= distacco per cariche sindacali al quale corrisponderà il codice “3D” nell’elemento Uniemens <TipoCessazione>
  • E= aspettativa per cariche elettorali al quale corrisponderà il codice “3E” nell’elemento Uniemens <TipoCessazione>

Nel caso di aspettativa sindacale, la procedura valorizzerà l’elemento <TipoLavStat> con codice “S000” qualora non vi siano importi retribuiti, in caso contrario l’elemento verrà valorizzato con codice “S001“. Verranno inoltre compilati gli elementi <RetribTeorica> e <NumMensilita> e non dovrà mai essere valorizzato l’elemento <Settimana>.

Analogamente, nel caso di aspettativa per cariche elettive, la procedura valorizzerà l’elemento <TipoLavStat> con codice “E000” qualora non vi siano importi retribuiti, in caso contrario l’elemento verrà valorizzato con codice “E001“.Verranno inoltre compilati gli elementi <RetribTeorica> e <NumMensilita> e non dovrà mai essere valorizzato l’elemento <Settimana>.

Nel caso di distacco sindacale, il dipendente verrà individuato nel flusso Uniemens con codice “D000“. Qualora il distacco inizi o termini in corso di mese, nel flusso Uniemens dovrà essere valorizzato l’elemento <QuotaImpDistacco> all’interno di <DatiParticolari> nel quale dovrà essere indicata la parte dell’imponibile del mese relativa al periodo di distacco. Tale quota è da indicare nel cedolino con voce “040D” in cui deve essere imputata la quantità di giorni. 

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